L'Operatore dovrà trasmettere al GSE, attraverso il portale web dedicato, la documentazione necessaria ai controlli antimafia, verificando la correttezza di tutti i dati richiesti.
Il GSE, a sua volta, acquisisce la suddetta documentazione antimafia, e, a seguito del buon esito dei controlli formali effettuati, la trasmette alla Prefettura competete attraverso l'inserimento della richiesta di informazione antimafia, tramite la Banca Dati Nazionale Unica della documentazione antimafia.
Il rilascio della documentazione antimafia è conseguente all'accettazione - da parte della Prefettura di competenza - della richiesta avanzata dal GSE ed è immediatamente conseguente alla consultazione della Banca dati nazionale, salvo quando il soggetto risulti non essere censito o quando emergano, a carico dell'Operatore già censito, la sussistenza di cause ostative ex art. 67 o di un tentativo di infiltrazione mafiosa di cui all'art. 84, comma 4, del D.Lgs. 159/2011 e s.m.i. In tali casi, il Prefetto effettua le opportune verifiche e rilascia l'informazione antimafia entro trenta giorni dalla data di ricezione della richiesta.
Decorso tale termine, e in caso di mancata diversa comunicazione della Prefettura, il GSE, ai sensi dell'art. 92, comma 3, del D.lgs. 159/2011 e s.m.i. procede a conferire le erogazioni, sotto condizione risolutiva.
In mancanza della trasmissione, da parte dell'operatore, della documentazione necessaria ai controlli antimafia, compilata, sottoscritta e corredata dei documenti d'identità in corso di validità di ogni dichiarante, il GSE ha la facoltà di procedere, cautelativamente, alla sospensione del contratto e di ogni altra eventuale forma di incentivazione in essere.
La riattivazione delle erogazioni - salvo l'eventuale presenza di altri motivi ostativi - verrà disposta solo dopo trenta giorni dall'invio, da parte dell'Operatore, della documentazione necessaria attraverso il portale web dedicato e della corretta trasmissione della richiesta alla Prefettura competente attraverso la Banca Dati Nazionale Unica della documentazione antimafia.
In ogni caso, in base a quanto disposto dall'art. 92, comma 5, del D.lgs. 159/2011 e s.m.i. , il GSE ha la facoltà di mantenere sospese le erogazioni fino alla ricezione dell'informazione antimafia liberatoria.