I controlli antimafia devono essere compiuti sul proprietario-fiduciante, nonché sui soggetti presenti all'interno della compagine societaria dell'istante.
A tal riguardo, con la circolare n. 11001/119/20(8) dell'11 maggio 2015 il Ministero dell'Interno ha precisato che le verifiche antimafia non sono obbligatoriamente effettuate nei confronti delle società fiduciarie, in quanto le stesse non rivestono il ruolo di proprietario di azioni e/o di obbligazioni, ma assumono l'amministrazione dei beni per conto del proprietario-fiduciante, svolgendo, pertanto, un ruolo formale volto a garantire la riservatezza d'identità dell'effettivo proprietario-fiduciante.
Pertanto, al fine di consentire al GSE di accertare - incontrovertibilmente - la presenza di un negozio fiduciario stipulato tra le parti (in modo da escludere la società fiduciaria dal novero dei predetti controlli antimafia), all’atto della compilazione della documentazione antimafia da parte dei soggetti obbligati - tramite l’apposito portale informatico GSE - andrà prodotta copia del patto/mandato fiduciario con i relativi omissis nelle parti soggette a riservatezza, nonché sottoscritta un’autocertificazione - da parte della società fiduciaria - volta a dichiarare il ruolo di gestione statica/passiva da parte della stessa all’interno della compagine societaria del Soggetto Responsabile.
Resta, tuttavia, fermo che la Prefettura, avvalendosi della facoltà prevista dall'art. 91, comma 5, del D.Lgs. n. 159/2011 e ss.mm.ii., qualora lo ritenga opportuno, potrà estendere i controlli antimafia anche alla società fiduciaria.
No, a condizione che la società sia partecipata in misura superiore al 50%, anche indirettamente, da una Pubblica Amministrazione, la quale eserciti un'influenza determinante sia sugli obiettivi strategici sia sulle decisioni significative della stessa.
Ai fini dell'accoglimento dell'istanza di esenzione, il GSE, verificato il livello societario in cui figurano le quote di partecipazione della Pubblica Amministrazione, procederà ad accertare che l'asset societario del Soggetto Responsabile risulti controllato dalla Pubblica Amministrazione, sempre, in misura superiore al 50%.
A tale riguardo, si rende noto che, ai fini della valutazione dell'istanza di esenzione, sarà necessario effettuare il caricamento di un'apposita richiesta, esclusivamente per via telematica tramite il portale GSE all'uopo dedicato, selezionando - previo inserimento di tutti i dati richiesti - l'opzione “ES – esenzione antimafia".
L'esenzione di cui all'art. 83, comma 3, lett. b) del D.Lgs. 159/2011 dall'obbligo di presentare la documentazione antimafia non opera nei riguardi delle imprese bancarie e degli intermediari finanziari.
Il Ministero dell'Interno, con la circolare n. 11001/119/20(8) dell'11 luglio 2013, ha chiarito che la condizione di esenzione di cui all'art. 83, comma 3, lett. b), del D.Lgs. 159/2011 non appare soddisfatta dal D.M. 18 marzo 1998, n. 161, il quale individua requisiti di onorabilità e professionalità di livello inferiore rispetto a quelli richiesti dalla normativa antimafia.
Analoghe considerazioni valgono per gli intermediari finanziari. Considerato, infatti, che il DM 30 dicembre 1998, n. 516, relativo ai requisiti di professionalità e di onorabilità degli intermediari finanziari, ricalca, in maniera pressoché identica, il tenore del già richiamato DM 18 marzo 1998, n. 161, le interpretazioni fornite dal Ministero dell'Interno - con riguardo agli istituti bancari - risultano applicabili anche agli intermediari finanziari.
Le fondazioni, in quanto assimilabili alle associazioni, sono sottoposte al regime della documentazione antimafia. I controlli antimafia sono effettuati sul Legale Rappresentante, sui membri del Collegio dei Revisori dei Conti o Sindacale, ove previsti, e sui familiari conviventi dei soggetti succitati.
Le associazioni e le fondazioni si configurano come due distinte tipologie di persone giuridiche. Tuttavia, possono essere equiparate ai fini dei controlli previsti dalla normativa antimafia.
Per tale motivazione, malgrado il termine “fondazione" non sia mai citato nel testo del D.Lgs. 159/2011 (ad eccezione delle fondazioni bancarie - cfr. art. 42, comma 5, del Codice Antimafia), a differenza del termine “associazione", utilizzato ampiamente nel suddetto Decreto, la disposizione normativa di riferimento è quella contenuta nell'art. 85 del D.Lgs. 159/2011, da cui si desume che la documentazione antimafia, relativamente alle associazioni, deve riferirsi al Direttore tecnico, ove previsto, al Legale Rappresentante, ai membri del Collegio dei Revisori dei Conti o Sindacale, ove previsti, e ai familiari conviventi di tali soggetti.
Il mancato riferimento alle “fondazioni", dunque, non impedisce l'equiparabilità, ai fini antimafia, alle associazioni. Sono queste, infatti, le figure di persone giuridiche con le quali le fondazioni presentano maggiori affinità.
Alla luce di tali considerazioni, si informa che le fondazioni sono sottoposte agli stessi controlli antimafia previsti per le associazioni, ad esclusione dei membri del Consiglio di Amministrazione delle fondazioni stesse.
Il GSE sta provvedendo a dotarsi di un applicativo informatico volto a consentire all'operatore che abbia tramesso documentazione antimafia errata e/o incompleta di procedere alle correzioni e/o alle integrazioni attraverso la modifica e l'upload dei documenti caratterizzati da irregolarità.
Nelle more dell'effettiva attivazione del suddetto applicativo informatico, l'operatore che abbia inoltrato documentazione antimafia errata e/o incompleta potrà, comunque, richiedere tutte le informazioni utili ad adempiere all'indirizzo e-mail indicato nel messaggio di posta elettronica con il quale viene comunicato il respingimento della documentazione antimafia. Nel messaggio di posta elettronica saranno indicate le motivazioni del respingimento relative alla dichiarazione antimafia, le quali saranno, peraltro, disponibili in visualizzazione all'interno dell'area personale del portale antimafia.
Ai fini del corretto espletamento della sopracitata procedura, è consigliato agli operatori di verificare la corretta indicazione dell'indirizzo di posta elettronica, che potrà essere aggiornato dall'operatore nell'area clienti (Sezione profilo utente) del portale all'uopo previsto.
Oltre alla documentazione prevista a seconda che la società abbia sede in Italia o all'estero, nelle società di capitali o cooperative con un numero di soci pari o inferiori a 4, la società interessata dovrà produrre anche la documentazione relativa al socio (persona fisica o giuridica) che detiene la maggioranza delle quote societarie e/o delle azioni del suo capitale sociale.
La documentazione da allegare sarà diversa a seconda che il socio di maggioranza sia una persona fisica con residenza in Italia o all'estero, o sia una persona giuridica con sede in Italia o all'estero:
i) Socio di maggioranza - persona fisica con residenza in Italia o all'estero
La società interessata dovrà indicare nella dichiarazione sostitutiva di iscrizione alla CClAA le generalità complete (cognome, nome, luogo, data di nascita, residenza, codice fiscale) del socio che detiene la maggioranza delle quote o azioni del suo capitale sociale. Dovrà, inoltre, essere allegata la dichiarazione sostitutiva riferita ai familiari conviventi del socio di maggioranza (c.d. Allegato 2).
ii) Socio di maggioranza - persona giuridica italiana
La società interessata dovrà produrre la dichiarazione sostitutiva di iscrizione alla CClAA della società che detiene la maggioranza delle quote o azioni del suo capitale sociale (c.d. Allegato 1).
Dovrà, inoltre, essere allegata la dichiarazione sostitutiva riferita ai familiari conviventi dei soggetti di cui all'art. 85 del D.lgs. n. 159/2011 e ss.mm.i. della società di maggioranza.
iii) Socio di maggioranza - persona giuridica straniera
La società sottoposta ai controlli dovrà produrre la dichiarazione sostitutiva di iscrizione alla CClAA, in lingua italiana, della società straniera che detiene la maggioranza delle quote societarie e/o delle azioni del suo capitale sociale.
In particolare, se la società straniera socia di maggioranza ha una sede secondaria con rappresentanza stabile in Italia, di questa andrà prodotta la dichiarazione sostitutiva di iscrizione alla CCIAA riferita a colui che la rappresenta stabilmente in Italia nonché ai suoi familiari conviventi.
Se, invece, la società straniera socia di maggioranza è priva di sede secondaria con rappresentanza stabile in Italia, di questa si dovrà produrre la dichiarazione sostitutiva di iscrizione alla CCIAA riferita ai soggetti che esercitano poteri di amministrazione, di rappresentanza o di direzione dell'impresa nonché ai loro familiari conviventi.
Qualora il socio di maggioranza appartenga al novero dei soggetti per cui è prevista l'esenzione dalla presentazione della documentazione antimafia, di cui all'art. 83 del D.lgs. n. 159/2011 e ss.mm.ii., ovvero risulti iscritto alla white list, lo stesso potrà caricare la dichiarazione di esenzione dall'obbligo della presentazione della documentazione antimafia.
La società straniera con sede secondaria con rappresentanza stabile in Italia dovrà inviare la dichiarazione sostitutiva di iscrizione alla CClAA, con le complete generalità (nome, cognome, data e luogo di nascita, residenza, codice fiscale e carica ricoperta) di coloro che la rappresentano stabilmente in Italia e dei loro familiari conviventi.
La società straniera che, invece, sia priva di una sede secondaria con rappresentanza stabile in Italia, dovrà trasmettere la dichiarazione sostitutiva di iscrizione alla CCIAA, in lingua italiana, con le complete generalità (nome, cognome, data, luogo di nascita, residenza, codice fiscale e carica ricoperta) di coloro che esercitano poteri di amministrazione, di rappresentanza o di direzione dell'impresa nonché dei loro familiari conviventi.
La funzione di organismo di vigilanza, ai fini del D.Lgs. 231/2001, può essere svolta direttamente dal Collegio Sindacale, dal Consiglio di Sorveglianza o dal Comitato per il controllo di gestione.
In particolare, nelle società di capitali, il Collegio Sindacale, il Consiglio di sorveglianza e il Comitato per il controllo della gestione possono svolgere le funzioni dell'organismo di vigilanza di cui al comma 1, lett. b).
Il ruolo di organismo di vigilanza è attribuibile esclusivamente al Collegio Sindacale e non anche al Sindaco unico.
Deve escludersi che l'organismo di vigilanza possa essere un soggetto esterno tout court, quale, ad esempio, una società di revisione o un gruppo di consulenti esterni.