I soggetti legittimati a partecipare alle aste sono indicati dall’art. 18 del Regolamento Aste. Si tratta di gestori di impianti fissi rientranti nelle attività indicate nell’allegato I della Direttiva 2003/87/CE (c.d. energivori, ovvero cartiere, siderurgie, raffinerie, cokerie, impianti di lavorazione di prodotti minerali, vetro, ceramica e dal 2013 anche alcuni settori della chimica e la produzione d’alluminio), operatori aerei, imprese d’investimento, raggruppamenti di operatori aerei o di impianti fissi.
Inoltre, possono partecipare alle aste enti creditizi, trader di energia e commodity se autorizzati dalle rispettive Autorità nazionali competenti. I soggetti produttori di energia da fonti rinnovabili potrebbero accedere alle aste CO2 nel caso in cui avessero anche un impianto rientrante nell’ambito di applicazione della Direttiva 2003/87/CE (cd. Direttiva ETS).
L’articolo 18 del Regolamento Aste (“Soggetti legittimati a presentare domanda di partecipazione all'asta”) disciplina l’eleggibilità a partecipare al processo d’asta ai sensi della Direttiva ETS (2003/87/CE e successive modificazioni).
L’articolo 18 prevede che siano legittimati a presentare domanda di partecipazione diretta all'asta non solo i compliance buyer ma anche altre tipologie di soggetti. In particolare, è garantito l'accesso all'asta ai seguenti soggetti:
a) il gestore di impianti o l'operatore aereo titolare di un conto di deposito, che presenta l'offerta per conto proprio, nonché l'eventuale impresa madre o le imprese figlie o affiliate che fanno parte dello stesso gruppo di società cui appartiene il gestore o l'operatore;
b) le imprese d'investimento autorizzate ai sensi della direttiva 2004/39/CE (Dir. MiFID) che presentano un'offerta per conto proprio o dei loro clienti;
c) gli enti creditizi autorizzati ai sensi della direttiva 2006/48/CE (Dir. relativa all'accesso all'attività degli enti creditizi ed al suo esercizio) che presentano un'offerta per conto proprio o dei loro clienti;
d) raggruppamenti di soggetti di cui alla lettera a), che agiscono in qualità di rappresentanti dei loro membri;
e) organismi pubblici o enti di proprietà pubblica che controllano soggetti di cui alla lettera a).
Inoltre l’articolo 18 (comma 3) stabilisce che le imprese di investimento e gli enti creditizi (art. 18, par. 1, lettere b o c) possono chiedere di essere ammessi a partecipare direttamente all’asta per conto dei loro clienti in riferimento a prodotti non costituiti da strumenti finanziari (quali sono le EUA fino al gennaio 2018), purché lo Stato membro in cui essi sono stabiliti abbia adottato una normativa (Direttive europee di riferimento MiFID e/o MAD) che consenta alle autorità nazionali competenti di autorizzare tali soggetti a presentare offerte per conto dei loro clienti. Dovrebbe quindi verificare se la normativa svizzera regola questo aspetto.
A titolo di esempio, in UK e Germania, le Autorità che possono rilasciare l’autorizzazione sono l’Autorità inglese “FSA” o quella tedesca “BaFIN”.
Ad ogni modo i soggetti autorizzati possono, a prescindere dalla loro nazionalità, operare presso qualsiasi delle piattaforme attiva.
Le attuali piattaforme d’asta collocano le quote di emissione (prodotto di per sé non finanziario fino alla piena operativià del pacchetto MiFID II ossia a partire da gennaio 2018 – cfr. Rapporto GSE sulle Aste, III trimestre 2014 in “Risultati Aste” della pagina Aste CO2 della sezione Gas, CO2 e servizi energetici del sito) attraverso contratti di natura non finanziaria. I gestori delle piattaforme perciò richiedono alle banche e SIM che fanno richiesta di accesso alle aste un’autorizzazione specifica da parte delle autorità nazionali competenti. A titolo meramente indicativo, EEX, nella sezione “Special rules for investment firms & credit institutions” conferma che banche ed istituti finanziari devono essere autorizzati dalla propria autorità nazionale competente a presentare offerte per conto di propri clienti su quote di emissione non in forma di strumenti finanziari. Sono citate, a tale riguardo, le autorità che possono concedere un’autorizzazione, tra gli esempi troviamo l’Autorità inglese (FSA) e quella tedesca (BaFIN) di regolamentazione dei mercati finanziari [“Must be authorized to bid on behalf of clients in EUA spot auctions by their relevant competent national authority (e.g. FSA, BaFIN)”]. Per un approfondimento sul tema si rimanda ai rapporti annuali e trimestrali pubblicati sul sito internet del GSE.
Il contesto italiano sembra presentare un vuoto normativo su questa materia, in quanto non è stato ancora definito a norma di legge quale sia l’autorità nazionale competente ad autorizzare gli operatori finanziari e i trader a partecipare a tale tipologia di aste.