Se non si è assolto interamente l’obbligo, verrà maturato un debito scindibile in due tipologie:
- Debito sanzionabile: quota del debito maturato fino ad un massimo del 75% dell’obbligo verificato nell’anno in corso. Tale quota è soggetta a sanzione, irrogata per ogni singolo certificato mancante al raggiungimento del 75% dell’assolvimento dell’obbligo verificato nell’anno corrente;
- Debito sanabile: quota del debito maturato fino ad un massimo del 25% dell’obbligo verificato nell’anno in corso. Tale quota di debito può essere sanata al massimo nell’anno successivo a quello di maturazione, pena sanzione.
Esempio
Il Soggetto Obbligato ha un obbligo di 100 certificati e ne assolve solamente il 20% (20 CIC). Verrà maturato di conseguenza un debito di 80 CIC, diviso come segue:
- Debito sanzionabile: 55 CIC (quota fino al 75% dell’obbligo verificato nell’anno corrente)
- Debito sanabile: 25 CIC (l’ultimo 25% dell’obbligo verificato nell’anno corrente)
Al Soggetto Obbligato verrà, quindi, irrogata sanzione per la quota parte di debito sanzionabile, mentre potrà sanare la quota di 25 certificati nell’anno successivo. Qualora quest’ultima non venisse sanata, lo stesso Soggetto Obbligato riceverà sanzione anche per i suddetti 25 certificati.