Qualora l’impianto
di produzione di biogas e la sezione di depurazione e raffinazione siano in
capo a soggetti distinti, il Produttore (soggetto titolato a richiedere la
qualifica e gli incentivi spettanti) è unico e coincide con il soggetto
titolare delle autorizzazioni alla costruzione e all’esercizio della sezione di
depurazione e raffinazione del biogas (upgrading)
e, qualora presente, deve essere titolare anche del contratto stipulato con il
gestore di rete per l’esercizio della connessione/allacciamento alla rete con
l’obbligo di connessione di terzi. Tale principio si applica anche nel caso in
cui più impianti di produzione di biogas, nella titolarità di Soggetti
giuridici diversi, cedano la loro produzione al medesimo dispositivo di upgrading.
A tale
riguardo, si precisa che, come descritto nelle Procedure Applicative del 18
giugno 2018, un impianto è costituito dall’insieme di opere e apparecchiature
che consentono la produzione, il convogliamento, la depurazione e la
raffinazione del biogas, nonché le opere di stoccaggio del biometano e
connessione alla rete di trasporto o distribuzione del gas naturale con
l’obbligo di connessione di terzi. Pertanto ai fini del corretto riconoscimento degli incentivi previsti dal
decreto 2 marzo 2018 è necessario identificare univocamente, e quindi
qualificare, l’intero impianto di produzione di biometano. Saranno, quindi,
oggetto di qualifica tutte le sezioni di produzione di biogas, anche se nella
titolarità di soggetti giuridici diversi, in quanto è necessario individuare
tutte le materie prime utilizzate per la produzione di biometano come
documentate dai singoli titoli autorizzativi alla costruzione e all’esercizio
dei vari impianti di biogas che partecipano al processo. Il Produttore di
biometano, come sopra individuato, pertanto, deve rendere disponibili i titoli
autorizzativi dei singoli impianti di produzione di biogas, seppur non nella
propria titolarità.