L'art. 1, comma 1, lettera e) del DM 10 maggio 2018, che sostituisce l'art. 10, comma 1, del DM 11 gennaio 2017, dispone che i Certificati Bianchi emessi per i progetti presentati dopo l'entrata in vigore del DM 11 gennaio 2017 non sono cumulabili con altri incentivi, comunque denominati, a carico delle tariffe dell'energia elettrica e del gas e con altri incentivi statali, destinati ai medesimi progetti, fatto salvo, nel rispetto delle rispettive norme operative e nei limiti previsti e consentiti dalla normativa europea, l'accesso a:
- fondi di garanzia e fondi di rotazione;
- contributi in conto interesse;
- detassazione del reddito d'impresa riguardante l'acquisto di macchinari e attrezzature. In tal caso il numero di Certificati Bianchi spettanti ai sensi del presente decreto è ridotto del 50%.
Per maggiori chiarimenti consultare l'Allegato 2 allo “STUDIO OSSERVAZIONALE SULLE EVIDENZE EMERSE NELL'ESPLETAMENTO DELLE ISTRUTTORIE D.M. 11 GENNAIO 2017 E S.M.I." disponibile nella sezione DOCUMENTI.