No, sono riconosciuti nell’ambito del meccanismo dei Certificati Bianchi i soli risparmi netti, ovvero i risparmi lordi depurati dai risparmi energetici non addizionali, intesi come i risparmi che si stima si sarebbero comunque verificati, anche in assenza dell’intervento per effetto dell’evoluzione normativa tecnologica e del mercato.
Con riferimento all’aggiornamento delle schede tecniche, tra l’altro, gli artt. 4 e 5, comma 3 delle Linee Guida dell’Autorità, di cui alla deliberazione EEN 9/11, vigenti nelle parti non incompatibili con il Decreto 28 dicembre 2012, stabiliscono che il mero recepimento di obblighi o di standard tecnici minimi definiti per legge non costituisce aggiornamento di schede tecniche, prevedendone un’immediata attuazione di tali obblighi o standard.
Si rappresenta, altresì, che a seguito della Riforma del Titolo V che ha riconosciuto la potestà legislativa alle Regioni nelle materie di legislazione concorrente, si deve riconoscere alla normativa di carattere regionale pari grado di quella statale, per cui, anche in assenza di specifiche indicazioni da parte del legislatore, come nel dettato di cui all’art. 1 delle Linee Guida, gli interventi devono risultare conformi tanto ai dettati normativi di carattere nazionale che regionale.
Tutto ciò premesso, si evidenzia che interventi di adeguamento ad obblighi e/o standard regionali, che renderebbero nulli i risparmi addizionali come sopra specificato, non possono essere oggetto di riconoscimento dei titoli di efficienza energetica.