L’atto di cessione dei crediti, a firma congiunta del cedente e del cessionario, deve:
> avvenire per la totalità dei crediti residui vantati dal cedente nei confronti del GSE;
> a favore di un unico cessionario;
> essere stipulato in data successiva alla sottoscrizione della presente convenzione;
> essere redatto utilizzando la modulistica messa a disposizione del GSE;
> avere la forma di atto pubblico o scrittura privata autenticata da notaio, ai sensi dell’art. 69 del R.D. n. 2440 del 1923;
> venire notificato al GSE a mezzo lettera raccomandata con avviso di ricevimento;
> riportare in allegato la convenzione, quale parte integrante e sostanziale dell’accordo di cessione;
> in occasione della notifica al GSE, essere accompagnato dall’esplicito consenso al trattamento dei dati personali da parte del cedente – come previsto dall’art.23 del d.lgs. 30 giugno 2003, n. 196 – affinché il GSE possa procedere ad una verifica in capo al cedente, per assolvere alle finalità indicate dall’art. 48 – bis del D.P.R. 29 settembre 1973, n. 602, anche al momento della notifica della cessione.