Il corrispettivo di sbilanciamento è il corrispettivo determinato da Terna che l’Utente del dispacciamento deve versare o ricevere, per il mancato rispetto del programma di immissione relativo alle unità di produzione a fonte rinnovabile.
Il GSE calcola, a livello orario per il mese di competenza e per ciascun punto di dispacciamento, la quota residua dei corrispettivi di sbilanciamento attribuiti da Terna al medesimo GSE, secondo quanto stabilito dalla Delibera 522/2014/R/eel.
Le modalità di attribuzione sono comuni sia per l’energia beneficiaria del regime del Ritiro Dedicato, sia per l’energia che gode della Tariffa Fissa Onnicomprensiva.
Per le unità di produzione, di qualsiasi potenza, la quota residua del corrispettivo di sbilanciamento è calcolata considerando la differenza tra:
il corrispettivo di sbilanciamento, espresso in Euro, attribuito da Terna al punto di dispacciamento;
il prodotto tra:
- il prezzo di vendita che si forma nella zona in cui ricade il punto di dispacciamento in esito ai mercati del GME;
- lo sbilanciamento fisico effettivo attribuito dal GSE al punto di dispacciamento sulla base della differenza tra l’effettiva immissione e il programma finale di immissione accettato in esito ai mercati del GME.