Ai sensi dell’articolo 2, comma 1, lettera p) del Decreto, nei soli casi di impianti solari termodinamici in assetto ibrido con frazione di integrazione superiore al 35%, la potenza è calcolata sulla base della seguente formula: i sensi dell’articolo 2, comma 1, lettera p) del Decreto, nei soli casi di impianti solari termodinamici in assetto ibrido con frazione di integrazione superiore al 35%, la potenza è calcolata sulla base della seguente formula:
Pn= mq * 0.1
dove Pn è espressa in kW e mq è la superficie captante dell’impianto espressa in metri quadrati, come definita al paragrafo 1.1.9 dell’Allegato 2 del Decreto.
Nei restanti casi, la potenza dell’impianto solare termodinamico è determinata sulla base della potenza riportata sulle targhe degli alternatori (potenza apparente espressa in MVA * fattore di potenza nominale).
Il valore di potenza, determinato secondo i criteri precedenti, è assunto a riferimento per il calcolo delle tariffe incentivanti, del valore di soglia e della potenza da indicare in fase di iscrizione alle procedure di Asta e Registro.
Si rappresenta che, ai fini della richiesta di iscrizione al Registro o di accesso diretto agli incentivi, per la determinazione della frazione di integrazione e, di conseguenza, della potenza dell’impianto, è necessario fare riferimento al valore massimo indicato nel titolo autorizzativo per la costruzione e l’esercizio dell’impianto o, in mancanza di riferimento esplicito, nel progetto ad esso relativo.
Nel caso tali dati non siano riportati nei suddetti documenti, il Soggetto Responsabile dovrà indicare la frazione di integrazione massima con la quale intende esercire l’impianto nel corso della vita utile e la relativa potenza calcolata ai sensi della definizione di cui all’articolo 2, comma 1, lettera p), del Decreto.
Eventuali modifiche alle condizioni di esercizio dell’impianto successive all’iscrizione al Registro o alla partecipazione alla Procedura d’Asta, tali da determinare un aumento della frazione di integrazione o un valore di questa tale da determinare un aumento di potenza ai sensi della definizione di cui all’art. 2, comma 1, lettera p), iii. del Decreto rispetto a quanto dichiarato in fase di iscrizione, determineranno, anche se regolarmente autorizzate, la decadenza dal diritto agli incentivi.
Nel caso di accesso diretto, eventuali modifiche successive alla domanda di accesso agli incentivi, anche se regolarmente autorizzate, tali da determinare un valore di potenza, calcolata ai sensi della definizione di cui all’articolo 2, comma 1, lettera p), del Decreto, superiore a 0,100 MW, determinano la decadenza dal diritto agli incentivi.
Per approfondimenti si rimanda all’Allegato 1.e “Previsioni specifiche per impianti solari termodinamici” delle Procedure Applicative.