Per gli impianti fotovoltaici di cui ai Decreti in “Conto Energia” I, II, III, IV (fino al 2012), le tariffe incentivanti sono aggiuntive al meccanismo dello scambio sul posto a tale regime continua ad applicarsi anche dopo il termine del periodo di diritto alle tariffe incentivanti.
Diversamente, per gli impianti fotovoltaici entrati in esercizio successivamente al 2012, il meccanismo di scambio sul posto è alternativo all’eventuale incentivo in “Conto Energia” riconosciuto con il “IV Conto Energia” (per impianti entrati in esercizio dopo il 2012) e con il “V Conto Energia”. A partire dal 2013, infatti, agli impianti incentivati viene riconosciuta una “tariffa onnicomprensiva” sulla base dell’energia elettrica immessa in rete, alternativa al regime di scambio sul posto.
Per gli impianti alimentati da fonte diversa dal fotovoltaico, il regime di scambio sul posto è aggiuntivo all’incentivazione mediante il rilascio di “Certificati Verdi” mentre risulta alternativo alle forme di incentivazione mediante il riconoscimento di “tariffe onnicomprensive” (D.M. 12 dicembre 2008 e s.m.i. o D.M. 6 luglio 2012).
L’accesso al regime di scambio sul posto, inoltre, è incompatibile con la cessione di energia elettrica sul mercato libero, attraverso contratti bilaterali ovvero ceduta al GSE in regime di ritiro dedicato o Cip 6/92.