Il GSE riconoscerà il pagamento dei crediti a favore del soggetto cessionario se sono rispettate le seguenti condizioni:
– la cessione dei crediti deve avere ad oggetto la totalità dei crediti, presenti e futuri, vantati dal cedente nei confronti del GSE per effetto della Convenzione in essere tra le parti, fino alla scadenza della stessa o alla eventuale retrocessione (nel caso di cessione stipulata ai sensi della Legge n. 52/91, prevista esclusivamente per le convenzioni GRIN, la stessa è automaticamente risolta l'ultimo giorno del ventitreesimo mese successivo a quello di stipula dell'atto di cessione);
– i crediti devono essere ceduti a un unico cessionario;
– l'atto di cessione dei crediti:
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deve essere stipulato in data successiva alla sottoscrizione della Convenzione;
- deve essere redatto utilizzando l'apposito modello standard disponibile sul sito istituzionale del GSE;
- deve avere la forma di atto pubblico o scrittura privata autenticata dal notaio;
- deve essere notificato al GSE mediante lettera raccomandata con avviso di ricevimento (ai fini dell'accettazione da parte del GSE e quindi della stipula della cessione del credito, è necessario allegare alla notifica l'atto di cessione e i relativi allegati);
- deve riportare in allegato la Convenzione quale parte integrante dell'accordo di cessione;
- deve essere espressamente accettato dal GSE mediante lettera raccomandata con avviso di ricevimento inviata al cedente e al cessionario.
La cessione del credito ha validità fino all'accettazione da parte del GSE dell'eventuale atto di retrocessione del credito. La retrocessione dell'intero credito residuo al cedente originario, deve avvenire nella stessa forma, rispettando le medesime condizioni sopra riportate, con la quale è stato stipulato l'atto di cessione dei crediti a cui si riferisce.
Il GSE provvederà a pagare i crediti residui al titolare originario del credito a decorrere dal secondo mese successivo all'accettazione della retrocessione. Il GSE non è responsabile nel caso di mancata, errata e/o ritardata ricezione dell'atto.
L'accettazione, sia della cessione, sia della retrocessione dei crediti, non pregiudica la facoltà del GSE di opporre al cessionario la compensazione che avrebbe potuto opporre al cedente.
Si segnala che eventuali richieste di variazione di coordinate bancarie potranno essere inviate dal Cessionario a mezzo raccomandata utilizzando esclusivamente i modelli standard pubblicati.