Per accedere al meccanismo, i progetti devono prevedere l'utilizzo di soli componenti nuovi o rigenerati – non già utilizzati per progetti incentivati - e devono poter generare una quota di risparmio addizionale non inferiore a 10 TEP nel corso dei primi 12 mesi del periodo di monitoraggio.
IL RISPARMIO ENERGETICO ADDIZIONALE Si definisce risparmio energetico addizionale la differenza, in termini di energia primaria (espressa in tep), fra il consumo di baseline - ossia il valore di consumo antecedente alla realizzazione del progetto di efficienza energetica o, nel caso di nuovi impianti, edifici o siti, il consumo di riferimento per il mercato - e il consumo energetico conseguente alla realizzazione del progetto. Questo risparmio è determinato, con riferimento allo stesso servizio reso, assicurando una normalizzazione delle condizioni che influiscono sul consumo energetico.
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In caso di interventi di sostituzione di macchinari e apparecchiature, per accedere all'incentivo è necessario misurare i consumi e le variabili operative per un periodo almeno pari a 12 mesi precedenti la realizzazione del progetto, con frequenza di campionamento almeno giornaliera. In determinate condizioni previste dal D.M., sono ammessi un periodo ed una frequenza di campionamento inferiore.
A partire dall'approvazione del progetto a consuntivo, il soggetto titolare ha
12 mesi per avviare i lavori per tutti gli interventi che costituiscono il progetto, trascorsi i quali l'ammissione del progetto agli incentivi perde efficacia.