Accesso

i progetti a consuntivo

 

I progetti a consuntivo prevedono la quantificazione del risparmio energetico che può essere conseguito con uno o più interventi di efficienza energetica realizzati da un unico soggetto finanziatore su uno o più stabilimenti, edifici o siti comunque denominati, in conformità a un programma di monitoraggio che preveda una misurazione puntuale delle grandezze caratteristiche, sia nella configurazione ex ante, sia in quella ex post. 


REQUISITI MINIMI PER L'ACCESSO

 

Per accedere al meccanismo, i progetti devono prevedere l'utilizzo di soli componenti nuovi o rigenerati – non già utilizzati per progetti incentivati - e devono poter generare una quota di risparmio addizionale non inferiore a 10 TEP nel corso dei primi 12 mesi del periodo di monitoraggio.

IL RISPARMIO ENERGETICO ADDIZIONALE
Si definisce risparmio energetico addizionale la differenza, in termini di energia primaria (espressa in tep), fra il consumo di baseline  - ossia il valore di consumo antecedente alla realizzazione del progetto di efficienza energetica o, nel caso di nuovi impianti, edifici o siti, il consumo di riferimento per il mercato - e il consumo energetico conseguente alla realizzazione del progetto. Questo risparmio è determinato, con riferimento allo stesso servizio reso, assicurando una normalizzazione delle condizioni che influiscono sul consumo energetico.


In caso di interventi di sostituzione di macchinari e apparecchiature, per accedere all'incentivo è necessario misurare i consumi e le variabili operative per un periodo almeno pari a 12 mesi precedenti la realizzazione del progetto, con frequenza di campionamento almeno giornaliera. In determinate condizioni previste dal D.M., sono ammessi un periodo ed una frequenza di campionamento inferiore.

A partire dall'approvazione del progetto a consuntivo, il soggetto titolare ha 12 mesi per avviare i lavori per tutti gli interventi che costituiscono il progetto, trascorsi i quali l'ammissione del progetto agli incentivi perde efficacia.


TIPOLOGIE DI INTERVENTO PER I PROGETTI A CONSUNTIVO

 

Il Decreto 11 gennaio 2017 e s.m.i. definisce le seguenti tipologie di intervento ammissibili al meccanismo dei certificati bianchi:
Vai al PDF con la tabella


DOCUMENTAZIONE DA TRASMETTERE

 

Per presentare il progetto è necessario fornire al GSE documenti e informazioni che consentano di indviduarne le caratteristiche, il consumo di baseline e le variabili operative.

​DOCUMENTAZIONE DA TRASMETTERE
Nello specifico, è necessario che la proposta progettuale venga trasmessa completa delle seguenti informazioni e documenti:
  1. informazioni sul soggetto proponente (nome o ragione sociale, indirizzo, ruolo e attività svolte nell'ambito del progetto) e sul soggetto titolare (se diverso dal proponente);
  2. informazioni sull'impianto, l'edificio o il sito presso cui viene realizzato il progetto di efficienza energetica (indirizzo, codice catastale, attività svolte nell'ambito del progetto, codice ATECO ove applicabile), incluse le informazioni relative al soggetto titolare o al soggetto che ha la disponibilità dell'impianto e/o del sito;
  3. relazione tecnica del progetto, contenente le informazioni minime specificate nel documento "CONTENUTI MINIMI PROGETTI A CONSUNTIVO – PC".  Alla relazione tecnica, inoltre, dovrà essere allegata idonea documentazione comprovante:
    • che il progetto proposto non è ancora stato realizzato alla data di presentazione della richiesta; 
    • le caratteristiche tecniche dei sistemi e delle tecnologie che costituiscono il progetto di efficienza energetica e il progetto di riferimento;
    • la misura dei consumi energetici nella situazione ante intervento e la stima dei consumi post intervento;
    • una stima dei costi strettamente riconducibili al progetto di efficienza energetica che si sosterranno per la realizzazione e gestione del progetto stesso;
    • copia della diagnosi energetica del sito o dei siti oggetto dell’intervento, qualora si abbia diritto ad avvalersi della riduzione del corrispettivo fisso dovuto al GSE;
    • dichiarazione attestante di non incorrere nel divieto di cumulo di cui all’art. 10 del Decreto e s.m.i.;
    • la validità delle certificazioni attestanti il possesso dei requisiti soggettivi richiesti al proponente per l’accesso al meccanismo tra cui la documentazione antimafia da parte del Soggetto Titolare nel caso in cui si determinano a favore di questi provvedimenti, atti e stipule di contratti il cui valore complessivo supera i 150.000 euro. Per ulteriori informazioni visita la sezione SUPPORTO ANTIMAFIA

COME INVIARE LA RICHIESTA AL GSE

 

Per inviare le seguenti tipologie di richieste:

-             proposta di progetto a consuntivo (PC);

-             richiesta di valutazione preliminare (RVP) relativa ad una proposta di progetto a consuntivo;

-             comunicazione preliminare (CP) relativa ad una proposta di progetto a consuntivo;

è necessario utilizzare l'Applicativo Efficienza Energetica accessibile dall'Area Clienti del GSE.


Per il dettaglio delle azioni da eseguire è disponibile il Manuale dedicato.