Il
metodo di valutazione standardizzato quantifica il risparmio energetico addizionale conseguibile attraverso il progetto standardizzato presso uno o più stabilimenti, edifici o siti comunque denominati, per il quale sia dimostrabile:
a. la
ripetitività del progetto, ovverosia degli interventi che lo compongono, in contesti assimilabili e a pari condizioni operative;
b. la
non convenienza economica dell'investimento relativo all'installazione e alla gestione di misuratori dedicati ai singoli interventi, a fronte del valore economico indicativo dei certificati bianchi ottenibili in virtù del risparmio energetico conseguibile dalla realizzazione del progetto.
Per accedere al meccanismo, se il progetto standardizzato è costituito da
più interventi, questi ultimi dovranno essere caratterizzati dalla
medesima durata del periodo di vita utile (espressa in anni), al fine di essere ricompresi in un medesimo progetto per il quale il soggetto proponente inoltra istanza unica al GSE per la richiesta dei certificati bianchi.
Per accedere al meccanismo, il progetto standardizzato deve aver generato una
quota di risparmio addizionale non inferiore a 5 TEP, fatto salvo quanto diversamente indicato nelle tipologie di progetto standardizzato approvate,
nel corso dei primi 12 mesi del periodo di monitoraggio.