Accesso

MECCANISMI E MODALITà D'ACCESSO

Per accedere agli incentivi, relativi al D.M. 23/06/2016, sono previste tre diverse modalità, a seconda della potenza dell’impianto e della categoria di intervento:

1) Accesso diretto

Gli impianti di piccola taglia - nuovi od oggetto di interventi di ricostruzione, riattivazione, potenziamento o rifacimento - possono presentare domanda a seguito dell’entrata in esercizio (modalità non più disponibile a seguito del superamento del termine del 31 dicembre 2017).

2) Iscrizione ai Registri

Gli impianti di media taglia - nuovi od oggetto di interventi di ricostruzione, riattivazione, potenziamento o rifacimento - devono essere iscritti ai Registri per l'assegnazione del contingente di potenza disponibile e, se rientrati in posizione utile, possono presentare domanda dopo aver realizzato l'impianto.

3) Aggiudicazione delle procedure competitive di Aste al ribasso

Gli impianti di grande taglia - nuovi od oggetto di interventi di ricostruzione, riattivazione, potenziamento - devono partecipare alle procedure di Aste al ribasso per l’assegnazione del contingente di potenza disponibile e, se rientrati in posizione utile, possono presentare domanda dopo aver realizzato l’impianto.

In caso di interventi di potenziamento, per determinare la modalità di accesso agli incentivi, la potenza da considerare corrisponde all’incremento di potenza a seguito dell’intervento.


 
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Modalità di accesso agli incentivi per impianti nuovi, riattivazioni, integrali ricostruzioni e potenziamenti per taglia e per fonte

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Schema delle modalità di accesso agli incentivi per impianti nuovi, riattivazioni, integrali ricostruzioni (**) e potenziamenti (***)
TIPOLOGIA DI FONTE
ACCESSO DIRETTO (kW)
REGISTRO (kW)
ASTA (kW)
Eolico onshore
1 < P ≤ 60 (*)
1 < P ≤ 5000
P > 5000
Eolico off-shore
1 < P ≤ 60 (*)
P > 5000
Idroelettrico
(di cui all'art. 4.3.b punti i, ii, iii, iv)
1 < P ≤ 250 (*)
1 < P ≤ 5000
Idroelettrico
(diversi dall’art. 4.3.b punti i, ii, iii, iv)
1 < P ≤ 5000
Oceanica
 1 < P ≤ 60 (*)
1 < P ≤ 5000
Geotermoelettrico
1 < P ≤ 5000
P > 5000
Biomasse (art 8.4.a-b)
    1 < P ≤ 200 (*)
1 < P ≤ 5000
Biomasse (art 8.4.c-d)
1 < P ≤ 5000 (****)
P > 5000 (*****)
Biogas
    1 < P ≤ 100 (*)
1 < P ≤ 5000 (****)
Solare Termodinamico
1 < P ≤ 100
1 < P ≤ 5000
P > 5000
(*) Per impianti realizzati con procedure ad evidenza pubblica da Amministrazioni pubbliche, anche tra loro associate, ivi inclusi i Consorzi di Bonifica, ad eccezione dei potenziamenti, le potenze massime per l'accesso diretto sono raddoppiate.
(**) L’intervento di integrale ricostruzione non è contemplato per gli impianti alimentati da bioliquidi, biogas, gas di discarica, gas residuati dei processi di depurazione e idroelettrici installati negli acquedotti.
(***) Per interventi di potenziamento gli intervalli di potenza sono riferiti all'aumento della potenza dell'impianto al termine dell'intervento.
(****) Per impianti di cui all’articolo 8, comma 4, lettera d) e gas di depurazione e gas di discarica e bioliquidi sostenibili
(*****) Per impianti di cui all’articolo 8, comma 4, lettere c) e d)
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Modalità di accesso agli incentivi per impianti oggetto di rifacimento, distinte per taglia e per fonte

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Schema delle modalità di accesso agli incentivi per impianti oggetto di rifacimento (*)
TIPOLOGIA DI FONTE
ACCESSO DIRETTO (kW)
REGISTRO (kW)
Eolico on shore
1 < P  60
 P > 1
Eolico off-shore
1 < P  60
Idroelettrico
(di cui all'art. 4.3.b punti i, ii, iii, iv)
1 < P  250
 P > 1
Idroelettrico
(diversi dall’art. 4.3.b punti i, ii, iii, iv)
 P > 1
Oceanica
1 < P  60
Geotermoelettrico
 P > 1
Biomasse (art 8.4.a-b)
1 < P  200
Biogas
1 < P  100
(*) Per gli interventi di rifacimento gli intervalli di potenza sono riferiti alla potenza dell'impianto al termine dell'intervento.
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VALorE

e

durata

degli

incentivi

Gli incentivi sono riconosciuti all’energia elettrica netta immessa in rete dall'impianto, calcolata come minor valore tra la produzionenetta (a sua volta pari alla produzione lorda ridotta dei consumi dei servizi ausiliari, delle perdite di linea e di trasformazione) e l’energia elettrica effettivamente immessa in rete, misurata con il contatore di scambio.

Sono previsti due differenti meccanismi incentivanti, in funzione della potenza dell’impianto:

  • la Tariffa Onnicomprensiva (TO), costituita da una tariffa unica che remunera anche l'energia elettrica ritirata dal GSE (Tb), a cui si aggiungono eventuali premi cui l’impianto ha diritto (Pr);
  • un Incentivo (I), calcolato come differenza tra la tariffa incentivante base (Tb) e il prezzo zonale orario dell’energia, poiché l’energia prodotta resta nella disponibilità dell’operatore. Anche in questo caso, si aggiungono eventuali premi cui l’impianto ha diritto (Pr).

Per gli impianti di potenza fino a 500 kW è possibile scegliere entrambe le modalità in alternativa, con la possibilità di passare da una modalità all’altra non più di due volte nel corso dell'intero periodo di incentivazione. Gli impianti di potenza superiore a 500 kW possono invece accedere al solo incentivo.

Tariffe Onnicomprensive e incentivi sono erogati dal GSE a partire dalla data di entrata in esercizio commerciale, per un periodo specifico per ciascuna tipologia di impianto. La data di entrata in esercizio commerciale può essere scelta dall’operatore, purché compresa nei 18 mesi successivi all’entrata in esercizio dell’impianto.


 

 
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Tariffe incentivanti base e periodo di diritto agli incentivi

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Immagine FER.png

(1) Sempre Tariffa Onnicomprensiva con valore massimo pari a 200, nel caso la temperatura (T) del fluido geotermico sia maggiore di 151°C, la tariffa è pari a: 200 - (T - 151) * 0,75.

(2) Tariffe decurtate del 5% se non sono rispettate le condizioni riportate in Allegato 1 al Decreto: punti a), b) e c).

 
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Come

richiedere

gli incentivi

Il termine per la presentazione delle richieste di accesso diretto agli incentivi è scaduto il 31/12/2017. Gli impianti iscritti ai Registri e risultati ammessi in posizione utile o aggiudicatari di Procedure d'Asta potranno invece presentare domanda di accesso agli incentivi entro 30 giorni dal termine massimo per l'entrata in esercizio previsto dal Decreto per i differenti contingenti (da 16 a 51 mesi dalla data di pubblicazione della relativa graduatoria).

Il superamento del termine di 30 giorni per presentare la domanda di accesso agli incentivi (c.d. “fuori tempo") comporta uno slittamento della data di entrata in esercizio, la riduzione del periodo di diritto all'incentivo, l'eventuale riduzione della tariffa o decadenza dal diritto agli incentivi.


MoDALITA' DI PRSENTAZIONE DELLE RICHIESTE

Le richieste di accesso agli incentivi possono essere inviate esclusivamente tramite il Portale FER-E, accessibile registrandosi all'Area Clienti del sito. In questa fase occorre trasmettere al GSE la documentazione che attesti il possesso dei requisiti necessari. L'elenco completo della documentazione digitale da trasmettere in funzione delle diverse casistiche è descritta nel documento “Documentazione Richiesta FER".

Contributi spese istruttoria

Chi effettua richiesta d’accesso agli incentivi deve corrispondere al GSE un contributo a copertura dei costi di istruttoria, calcolato in funzione della classe di potenza così come indicato nel D.M. 24/12/2014:

  • 180 € per gli impianti di potenza superiore a 50 kW e non superiore a 200 kW;
  • 600 € per gli impianti di potenza superiore a 200 kW e non superiore a 1 MW;
  • 1.420 € per gli impianti di potenza superiore a 1 MW e non superiore a 5 MW;
  • 2.300 € per gli impianti di potenza superiore a 5 MW.

Il contributo è dovuto all’atto della presentazione della richiesta di iscrizione ai Registri, di partecipazione alle Procedure d’Asta o di accesso agli incentivi per gli impianti in accesso diretto.


Valutazione richiesta e comunicazione esito

La valutazione della richiesta di accesso ai meccanismi di incentivazione si articola in tre fasi:

  • verifica dei dati caricati sul Portale FER-E;
  • esame tecnico e amministrativo di tutte le informazioni e della documentazione inviata;
  • individuazione della tariffa di riferimento da riconoscere e della data di decorrenza dell’incentivazione, nonché di ogni altro parametro utile ai fini dell’erogazione degli incentivi.

Il GSE comunica all’operatore l’esito della valutazione entro 90 giorni dalla richiesta di accesso ai meccanismi di incentivazione, al netto dei tempi necessari per approfondimenti o integrazioni richiesti dal GSE all’operatore, alle Pubbliche Amministrazioni o ad altri soggetti istituzionali.