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25/11/2011

Fuel mix: procedura per la determinazione del mix energetico delle imprese di vendita e proroga alle tempistiche degli adempimenti degli operatori

Il GSE rende nota la“procedura per la determinazione del mix energetico utilizzato per la produzione dell’energia elettrica venduta dall’impresa di vendita” per l’anno di competenza 2010 redatta ai sensi dell’articolo 5, comma 7 del DM 31 luglio 2009.
 Per quanto riguarda gli adempimenti previsti dal DM 31 luglio 2009, si specifica che, in deroga alle tempistiche previste dal medesimo decreto: 
·         i produttori sono tenuti a comunicare al GSE i dati necessari alle determinazioni del “mix energetico complementare” di competenza dell’anno 2010 entro il 31/05/2011 come previsto nella “procedura per la determinazione del mix energetico complementare dell’energia elettrica immessa in rete del produttore”;
·          le imprese di vendita sono tenute a comunicare al GSE le informative necessarie per la determinazione del proprio mix energetico di approvvigionamento, secondo le modalità definite nella citata procedura, entro il 15/06/2011con riferimento all’anno di competenza 2010.
Con successiva comunicazione, il GSE fornirà gli elementi informativi di dettaglio sull’operatività della piattaforma informatica per l’invio dei dati richiesti agli operatori, sulle modalità di emissione e di trasferimento dei titoli CO-FER nonché sull’utilizzo delle GO di provenienza estera.
Per ulteriori informazioni e consultazione di documenti è possibile accedere alla sezione del sito “Mix fonti energetiche”.
Procedura per la determinazione del mix energetico utilizzato per la produzione dell'energia elettrica venduta dall'impresa di vendita