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01/10/2010

Risoluzione anticipata delle convenzioni cip 6 per impianti alimentati da combustibili fossili

E’ stato pubblicato sul sito del Ministero dello sviluppo economico (www.sviluppoeconomico.gov.it), in data 28 settembre 2010, con entrata in vigore il 29 settembre 2010, il decreto del Ministro dello Sviluppo Economico del 2 agosto 2010 recante disposizioni sui “Criteri e parametri per il calcolo del corrispettivo da riconoscere agli impianti di produzione di energia elettrica alimentati da combustibili fossili per la risoluzione anticipata delle convenzioni CIP 6 in essere”.
 
Ai sensi di quanto previsto dall’articolo 2, comma 1 del medesimo decreto, il 29 ottobre 2010 è il termine per la presentazione al GSE dell’istanza vincolante di risoluzione delle convenzioni CIP 6, la cui efficacia decorrerà dal 1° gennaio 2011.
L’istanza di risoluzione dovrà essere redatta esclusivamente sulla base del relativo modello, predisposto dal GSE, che verrà trasmesso entro l’8 ottobre 2010, con raccomandata AR, a tutti i soggetti che hanno manifestato l’interesse alla risoluzione anticipata della convenzione CIP 6 ai sensi dell’articolo 3, comma 1, del decreto del Ministro dello Sviluppo Economico del 2 dicembre 2009.
 
Unitamente al modello d’istanza, saranno inviati anche i seguenti  documenti:
- la procedura per la presentazione dell’istanza vincolante di risoluzione;
- lo schema del contratto di risoluzione anticipata, preventivamente comunicato al Ministero dello sviluppo economico, ai sensi dell’articolo 3, comma 2 del decreto del 2 agosto 2010;
- il prospetto di calcolo del corrispettivo da riconoscere, determinato ai sensi dell’articolo 4, comma 4 del DM 2 dicembre 2009 (Cfossili).