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17/12/2010

Scambio sul posto: avviso alle imprese distributrici, imprese di vendita e utenti dello scambio

Si informa che le Imprese Distributrici e le Imprese di Vendita, a seguito della pubblicazione da parte dell'Autorità per l'energia elettrica e il gas della Delibera VIS 176/10, in materia di erogazione del Contributo in conto scambio di conguaglio relativo all’anno 2009 per gli Utenti in regime di scambio sul Posto, mediante il portale applicativo del GSE e con le consuete modalità, devono attenersi ai seguenti obblighi:
·         le IMPRESE DISTRIBUTRICI sono tenute a trasmettere al GSE, entro 15 giorni dalla data di pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale, i dati di misura necessari per l'applicazione del conguaglio dello scambio sul posto per l'anno 2009, in numero almeno pari al 99% di quelle complessivamente necessarie (e completare la trasmissione delle misure mancanti entro i successivi tre mesi);
·         le IMPRESE DI VENDITA sono tenute a trasmettere al GSE, entro 15 giorni dalla data di pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale, le informazioni necessarie per l'applicazione a conguaglio dello scambio sul posto per l'anno 2009, in numero almeno pari al 99% di quelle complessivamente necessarie e completare la trasmissione delle misure mancanti entro i successivi tre mesi.
Entro 45 giorni dalla data di pubblicazione della Delibera sulla Gazzetta Ufficiale il GSE è tenuto a pubblicare i valori del contributo in conto scambio per almeno il 96% degli utenti dello scambio sul posto (completando la pubblicazione entro i tre mesi successivi).
Si avvisa che il GSE sta comunicando a ciascuna impresa distributrice e impresa di vendita i dettagli dei dati mancanti necessari all’erogazione del Contributo in conto scambio il cui invio deve essere completato mediante il portale applicativo.
Il Gestore dei Servizi Energetici, infine, trasmetterà all'Autorità per l'energia elettrica e il gas un Rapportoche evidenzia per ciascuna impresa distributrice e impresa di vendita il numero dei dati complessivamente necessari per il calcolo del contributo in conto scambio e il numero dei dati mancanti secondo quanto descritto al punto 2 della medesima Delibera per dar corso ad eventuali azioni sanzionatorie.