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06/02/2012

Stoccaggio virtuale gas: modalità di presentazione delle garanzie per i soggetti investitori industriali (deliberazione 2 febbraio 2012, 20/2012/r/gas)

​Si comunica che con la Deliberazione 2 febbraio 2012, 20/2012/R/GAS, l’AEEG ha fornito nuove disposizioni per il servizio di stoccaggio virtuale, di cui all’articolo 9 del decreto legislativo 13 agosto 2010, n. 130, per l’anno di stoccaggio 2012-2013, più specificatamente:

  • che il GSE preveda la possibilità per i soggetti investitori di prestare, contestualmente all’istanza per le misure transitorie fisiche, una garanzia il cui importo sia calcolato sulla sola quota servizi e non più sulla quota valore;
  • e che tale importo sia poi eventualmente adeguato, a valle dell’abbinamento con lo stoccatore virtuale.

Pertanto, i soggetti investitori aderenti potranno trasmettere al GSE, entro il 10 febbraio 2012, apposita garanzia autonoma a prima richiesta, secondo le modalità di cui all’Annesso F del Contratto, per la sola quota servizi (art. 7.1 del Contratto), redatta in conformità al modello di cui all'Annesso “E” (“Modello di garanzia”) o, in alternativa, un deposito cauzionale dell’equivalente valore (art. 7.3 del Contratto).


Qualora, lo stoccatore virtuale abbinato non rinunciasse all’esercizio dei propri diritti e delle prestazioni contrattuali in caso di inadempimento e/o risoluzione del contratto tra il soggetto investitore e il GSE, gli importi a garanzia dei soggetti industriali dovranno essere necessariamente adeguati della quota valore del gas entro il 1° marzo 2012.