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10/01/2013

Fuel mix disclosure: pubblicate procedure disclosure per produttori e imprese di vendita. Obblighi di comunicazione dati 2012 e rettifiche 2011. Adempimenti per imprese di vendita di cui alla delibera ARG/elt 104/11

​Il GSE pubblica per l’anno 2012 le procedure disclosure per i produttori e le imprese di vendita relative agli adempimenti di cui al Decreto del 31 luglio 2009:

Si informano tutti i produttori e le imprese di vendita interessati dagli obblighi di disclosure  che, per l’anno 2012 e per eventuali rettifiche riferite all’anno 2011, sarà possibile comunicare al GSE i dati di propria competenza a partire dal 10 gennaio 2013 e fino al 31 marzo 2013.

Si specifica che le imprese di vendita sono inoltre tenute a trasmettere al GSE, per le competenze del 2012, i dati sui contratti di vendita di energia rinnovabile ai sensi della delibera ARG/elt 104/11, come definito nella “Procedura tecnica” approvata dall' Autorità.
 
In particolare:
  • i produttori sono tenuti a comunicare al GSE i dati di anagrafica degli impianti di produzione e il mix energetico iniziale necessari alle determinazioni del “mix energetico complementare” come previsto nella “Procedura per la determinazione del mix energetico complementare dell’energia elettrica immessa in rete del produttore”. I dati trasmessi saranno utilizzati dal GSE per determinare il mix energetico nazionale;
  • le imprese di vendita sono tenute a comunicare al GSE:
- le informative necessarie per la determinazione del proprio mix energetico di approvvigionamento, come previsto nella "Procedura per la determinazione del mix energetico utilizzato per la produzione dell'energia elettrica venduta dall'imprese di vendita";
- per ogni contratto di energia verde lei informative di cui alla “Procedura tecnica, articolo 6, comma 1, lettera a) deliberazione ARG/elt 104/11”.
In particolare, per quanto riguarda gli adempimenti dei produttori si specifica che:
  • sono oggetto di comunicazione i dati riferiti ad impianti nella titolarità del produttore, eccetto gli impianti in regime di scambio sul posto e Cip 6/92;
  • per poter trasmettere i dati di anagrafica è necessario essere in possesso del codice CENSIMP e del codice di richiesta CENSIMP come generati dall’ archivio GAUDI’ gestito da Terna. Tramite il portale “FUEL-MIX” saranno richiesti al produttore l’inserimento del codice CENSIMP, codice richiesta CENSIMP, codice SAPR/RUP, potenza UP.
Nella sezione del sito Gas e servizi energetici > Mix energetici e offerte verdi > Guide manuali e modulistica è possibile consultare le procedure disclosure, il manuale utente dell’applicativo FUEL MIX e le macro da utilizzare per la trasmissione dei dati.
 
Il GSE provvederà
  • a segnalare all’Autorità gli eventuali inadempimenti o dichiarazioni mendaci da parte dei produttori e delle imprese di vendita come previsto all’articolo 7, comma 2 del Decreto del 31 luglio 2009;
  • a verificare e a segnalare all’Autorità le imprese di vendita inadempienti all’obbligo di approvvigionamento delle CO-FER per i contratti di vendita di energia rinnovabile di cui alla delibera ARG/elt 104/11.  
Per eventuali richieste di chiarimento è possibile scrivere alla casella di posta elettronica mix.energetici@gse.it
o contattare il numero verde 800.16.16.16 o i numeri fissi 06.8011.43.88 - 06.8011.43.89.