I soggetti facenti parte della configurazione di gruppo di autoconsumatori devono essere
clienti finali e/o produttori che possiedono i seguenti requisiti:
1. essere titolari di
punti di connessione ubicati nel medesimo edificio o condominio 2. nel caso di imprese private, la partecipazione alla configurazione non può costituire l'attività commerciale e industriale principale
3. aver sottoscritto un contratto di diritto privato avente i requisiti descritti nelle
Regole operative e di seguito riportati 4. aver dato mandato al Referente, ove previsto, per la costituzione e gestione della configurazione e per la richiesta al GSE e l'ottenimento dei benefici previsti dal servizio per l'autoconsumo diffuso
I rapporti tra i soggetti appartenenti al gruppo di autoconsumatori devono essere regolati da un contratto di diritto privato che:
- preveda il mantenimento dei diritti di cliente finale, compreso quello di scegliere il proprio venditore;
- individui univocamente un soggetto delegato responsabile del riparto dell'energia elettrica condivisa a cui i soggetti possono, inoltre, demandare la gestione delle partite di pagamento e di incasso verso le società di vendita e il GSE;
- consenta ai soggetti di recedere in ogni momento e uscire dalla configurazione, fermi restando eventuali corrispettivi concordati in caso di recesso anticipato per la compartecipazione agli investimenti sostenuti, che devono comunque risultare equi e proporzionati;
- preveda che l'eventuale importo della tariffa premio eccedentario, rispetto a quello determinato in applicazione del valore soglia di energia condivisa espresso in percentuale, di cui all'Allegato 1 del DM CACER, sia destinato ai soli consumatori diversi dalle imprese e\o utilizzato per finalità sociali aventi ricadute sui territori ove sono ubicati gli impianti per la condivisione.