Accesso


TERMINE DEL PERIODO DI APPLICAZIONE DELLA DISCIPLINA TRANSITORIA

Il decreto del Ministro dello Sviluppo Economico 16 settembre 2020 (e dunque la disciplina transitoria) cessa di applicarsi decorsi sessanta giorni dalla data di entrata in vigore del Decreto di approvazione delle Regole Operative per l'accesso al servizio per l'autoconsumo diffuso e il contributo in conto capitale.

Entro il 24 aprile 2024 è possibile presentare una richiesta di accesso al servizio di incentivazione e valorizzazione dell'energia condivisa (disciplina transitoria) per le configurazioni con impianti di produzione realizzati nel rispetto delle condizioni previste dalle Regole Tecniche, aggiornate in data 4 aprile 2022.




DOPO I 60 GIORNI

Il soggetto Referente di configurazioni già qualificate con il meccanismo transitorio definito dalle Regole Tecniche versione 4 aprile 2022 può richiedere l'accesso al servizio per l'autoconsumo diffuso alle condizioni riportate nelle Regole operative del Decreto CACER. Il soggetto referente di un configurazioni in essere può infatti inserire nuovi impianti/UP nella configurazione già qualificata, presentando una nuova richiesta.

Nella richiesta di accesso alle tariffe incentivanti, il Soggetto Referente dovrà indicare tutti gli impianti di produzione e le utenze in prelievo che entrano a far parte della nuova configurazione, ivi compresi quelli inclusi nella configurazione già qualificata con il meccanismo definito dalle Regole Tecniche versione 4 aprile 2022 che si vogliono far rientrare nella nuova configurazione.

Gli eventuali punti di connessione presenti nella configurazione già qualificata con il meccanismo definito dalle Regole Tecniche versione 4 aprile 2022 e non inseriti nella nuova continueranno a essere gestiti alle medesime condizioni nella preesistente configurazione a condizione che questa sia composta almeno da un impianto/UP e due clienti finali. In caso contrario verrà risolto il contratto in essere.

In caso di esito positivo della richiesta il nuovo contratto con il GSE sarà stipulato secondo i termini definiti nelle presenti Regole Operative e il periodo di erogazione dei contributi economici per gli impianti/UP già incentivati/e ai sensi del DM 16 settembre 2020 verrà decurtato di quello già goduto e la tariffa incentivante sarà mantenuta pari a quella inizialmente riconosciuta.




GRUPPI DI AUTOCONSUMATORI E COMUNITÀ DI ENERGIA RINNOVABILE

I clienti finali, consumatori di energia elettrica, possono oggi associarsi per produrre localmente, tramite fonti rinnovabili, l'energia elettrica necessaria al proprio fabbisogno, “condividendola". Questo grazie all'entrata in vigore del decreto-legge 162/19 (articolo 42bis) e dei relativi provvedimenti attuativi, quali la delibera 318/2020/R/eel dell'ARERA  e il DM 16 settembre 2020 del MiSE.

L'energia elettrica “condivisa" (pari al minimo, su base oraria, tra l'energia elettrica immessa in rete dagli impianti di produzione e l'energia elettrica prelevata dai consumatori che rilevano per la configurazione) beneficia di un contributo economico riconosciuto dal GSE a seguito dell'accesso al servizio di valorizzazione e incentivazione.

Ai fini dell'accesso a tale servizio il GSE ha pubblicato le “Regole tecniche per l'accesso al servizio di valorizzazione e incentivazione dell'energia elettrica condivisa".

Due sono le tipologie di configurazione ammesse al servizio:

  • Gruppi di autoconsumatori di energia rinnovabile che agiscono collettivamente
  • Comunità di energia rinnovabile

Un Gruppo di autoconsumatori rappresenta un insieme di almeno due autoconsumatori di energia rinnovabile che agiscono collettivamente in virtù di un accordo privato e che si trovano nello stesso condominio o edificio. Per autoconsumatore di energia rinnovabile si intende un cliente finale che, operando in propri siti ubicati entro confini definiti, produce energia elettrica rinnovabile per il proprio consumo e può immagazzinare o vendere energia elettrica rinnovabile autoprodotta purché, per un autoconsumatore di energia rinnovabile diverso dai nuclei familiari, tali attività non costituiscano l'attività commerciale o professionale principale. L'impianto di produzione dell'autoconsumatore di energia rinnovabile può essere di proprietà di un soggetto terzo e/o gestito da un soggetto terzo, purché il soggetto terzo resti soggetto alle istruzioni dell'autoconsumatore di energia rinnovabile. L'autoconsumatore di energia rinnovabile può realizzare, in autonomia o congiuntamente a un produttore terzo, una configurazione di SEU o ASAP ai sensi del TISSPC, nel rispetto delle relative definizioni.

Una Comunità di energia rinnovabile è un soggetto giuridico:

  1. che si basa sulla partecipazione aperta e volontaria (a condizione che, per le imprese private, la partecipazione alla comunità di energia rinnovabile non costituisca l'attività commerciale e/o industriale principale) ed è autonomo
  2. i cui azionisti o membri che esercitano potere di controllo sono persone fisiche, piccole e medie imprese (PMI), enti territoriali o autorità locali, ivi incluse, ai sensi dell'art. 31, comma 1 lettera b) del D.Lgs. 199/21, le amministrazioni comunali, gli enti di ricerca e formazione, gli enti religiosi, del terzo settore e di protezione ambientale nonché le amministrazioni locali contenute nell'elenco delle amministrazioni pubbliche divulgato dall'Istituto Nazionale di Statistica (di seguito anche: ISTAT) secondo quanto previsto all'articolo 1, comma 3, della legge 31 dicembre 2009, n. 196, situati nel territorio degli stessi Comuni in cui sono ubicati gli impianti di produzione detenuti dalla Comunità di energia rinnovabile
  3. il cui obiettivo principale è fornire benefici ambientali, economici o sociali a livello di comunità ai propri azionisti o membri o alle aree locali in cui opera, piuttosto che profitti finanziari



IMPIANTI DI PRODUZIONE AMMESSI

Per l'ammissione al servizio gli impianti di produzione (o porzioni di impianto) facenti parte della configurazione o che rilevano per la configurazione devono essere alimentati da fonti rinnovabili, entrati in esercizio a partire dal 1° marzo 2020 e fino all'adozione da parte del MiTE e di ARERA dei relativi provvedimenti, ai sensi di quanto stabilito agli articoli 8 e 32 del D.Lgs. 199/21 e avere potenza non superiore ai 200 kW. Sono ammessi solo gli impianti di nuova costruzione o i potenziamenti di impianti esistenti, nel qual caso viene presa in considerazione nella configurazione la sola sezione di impianto aggiunta.

  1. Per impianto di produzione di energia elettrica alimentato da fonti rinnovabili si intende un impianto di produzione di energia elettrica che utilizza per tale produzione esclusivamente l'energia eolica, solare, aerotermica, geotermica, idrotermica e oceanica, idraulica, delle biomasse, dei gas di discarica, dei gas residuati dai processi di depurazione e del biogas




REQUISITI GRUPPI DI AUTOCONSUMATORI

soggetti facenti parte della configurazione di Gruppo di autoconsumatori di energia rinnovabile che agiscono collettivamente, devono essere clienti finali e/o produttori che possiedono tutti i seguenti requisiti:

  1. essere titolari di punti di connessione ubicati nel medesimo edificio o condominio
  2. non svolgere come attività commerciale o professionale principale la produzione e scambio dell'energia elettrica
  3. aver sottoscritto un contratto di diritto privato avente i requisiti previsti all'art. 42bis del decreto-legge 162/19 e descritti al par. 2.1.1 delle Regole Tecniche
  4. aver dato mandato al Referente per la costituzione e gestione della configurazione e per la richiesta al GSE e l'ottenimento dei benefici previsti dal servizio di valorizzazione e incentivazione dell'energia elettrica condivisa



REQUISITI DELLA COMUNITÀ DI ENERGIA RINNOVABILE

I punti di connessione dei clienti finali e/o dei produttori e gli impianti di produzione, ivi inclusi eventuali sistemi di accumulo o colonnine, la cui energia elettrica rileva ai fini della determinazione dell'energia elettrica condivisa dal Gruppo di autoconsumatori, devono essere ubicati nell'area afferente al medesimo edificio o condominio

I punti di connessione dei soggetti membri o azionisti e facenti parte della configurazione di Comunità di energia rinnovabile e degli impianti di produzione la cui energia rileva per la configurazione, devono essere sottesi alla medesima cabina di trasformazione BT/MT (cabina secondaria).




REQUISITI DEI PUNTI DI CONNESSIONE DELLA CONFIGURAZIONE

I punti di connessione dei clienti finali e/o dei produttori e gli impianti di produzione, ivi inclusi eventuali sistemi di accumulo o colonnine, la cui energia elettrica rileva ai fini della determinazione dell'energia elettrica condivisa dal Gruppo di autoconsumatori, devono essere ubicati nell'area afferente al medesimo edificio o condominio.

I punti di connessione dei soggetti membri o azionisti e facenti parte della configurazione di Comunità di energia rinnovabile e degli impianti di produzione la cui energia rileva per la configurazione, devono essere sottesi alla medesima cabina di trasformazione BT/MT (cabina secondaria).




CONTRIBUTI SPETTANTI ALLE CONFIGURAZIONI AMMESSE E DURATA DEL CONTRATTO

I contributi economici spettanti alle configurazioni ammesse sono riconosciuti per ciascun impianto di produzione la cui energia elettrica rilevi per la configurazione, per la durata di 20 anni a partire dalla data di decorrenza commerciale dell'impianto di produzione ovvero dalla prima data per cui l'energia di tale impianto rileva ai fini della determinazione dell'energia elettrica condivisa.

Per ciascun kWh di energia elettrica condivisa viene riconosciuto dal GSE, per un periodo di 20 anni:

  • un corrispettivo unitario, individuato come somma della tariffa di trasmissione per le utenze in bassa tensione e del valore più elevato della componente variabile della tariffa di distribuzione per le utenze altri usi in bassa tensione. Nel caso di gruppi di autoconsumatori di energia rinnovabile che agiscono collettivamente è previsto un contributo aggiuntivo dovuto alle perdite di rete evitate (variabile a seconda del livello di tensione e del Prezzo Zonale Orario dell'energia elettrica)
  • una tariffa premio (pari a 100 €/MWh per i gruppi di autoconsumatori e 110 €/MWh per le comunità di energia)

Al termine del periodo dei 20 anni, il contratto può essere oggetto di proroga su base annuale tacitamente rinnovabile in relazione alle sole parti afferenti al corrispettivo unitario.

I corrispettivi economici di cui sopra sono riconosciuti a partire dalla data di invio della richiesta di accesso al servizio ovvero a partire da una data successiva (data di entrata in esercizio commerciale), se il Referente intende indicare una data diversa.

È sempre possibile, inoltre, richiedere al GSE la cessione dell'energia prodotta e immessa in rete dagli impianti la cui energia rileva per la configurazione, alle condizioni del Ritiro Dedicato.




CUMULABILITÀ CON ALTRI INCETIVI, MECCANISMI O AGEVOLAZIONI

I contributi economici spettanti all'energia condivisa nell'ambito di una delle due configurazioni ammesse sono alternativi agli incentivi di cui al D.M. 04/07/2019 e al meccanismo dello Scambio sul Posto.

Resta ferma la possibilità di fruire delle detrazioni fiscali previste dall'articolo 16-bis, comma 1, lettera h), del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917 o, in alternativa e per i soli impianti fotovoltaici, delle detrazioni di cui dall'articolo 119 del DL Rilancio (c.d. Superbonus).

In caso si usufruisca delle detrazioni di cui dall'articolo 119 del DL Rilancio (c.d. Superbonus) è prevista la cessione in favore del GSE dell'energia immessa in rete.

La tariffa premio non spetta sull'energia elettrica condivisa ascrivibile:

  • alla quota di potenza (<=20 kW) di impianti fotovoltaici che hanno accesso alla detrazione del Superbonus
  • alla quota di potenza realizzata ai fini del soddisfacimento dell'obbligo di integrazione delle fonti rinnovabili negli edifici previsto al comma 4, art. 11 del D.lgs 28/2011
  • agli impianti fotovoltaici con moduli collocati a terra in aree agricole (con esclusione delle aree dichiarate come siti di interesse nazionale o delle discariche e lotti di discarica chiusi e ripristinati, cave o lotti di cave non suscettibili di ulteriore sfruttamento per le quali l'autorità competente al rilascio dell'autorizzazione abbia attestato l'avvenuto completamento delle attività di recupero e ripristino ambientale previste nel titolo autorizzatorio nel rispetto delle norme regionali vigenti)

Resta fermo comunque, nei suddetti casi, il diritto al corrispettivo unitario previsto dalla Delibera.




PASSAGGIO DALLO SCAMBIO SUL POSTO ALLA VALORIZZAZIONE E INCENTIVAZIONE DELL’ENERGIA CONDIVISA

Nel caso di impianti entrati in esercizio nel periodo che va dal 1° marzo 2020 fino a sessanta giorni successivi alla data di entrata in vigore del Decreto, ovvero dal 1° marzo 2020 al 16 gennaio 2021, è possibile recedere dalla convenzione di Scambio sul Posto con il GSE ai fini dell'inserimento dei medesimi impianti in configurazioni di autoconsumo collettivo o di comunità di energia rinnovabile, con effetti decorrenti dalla data indicata dal Referente, comunque successiva al primo giorno del mese successivo alla data di chiusura della medesima convenzione. In tal caso, con l'ammissione al servizio di valorizzazione e incentivazione dell'energia condivisa i contratti di Scambio sul Posto eventualmente stipulati saranno quindi risolti di diritto.




COME PRESENTARE LA RICHIESTA

L'invio della richiesta di accesso al meccanismo di valorizzazione e incentivazione dell'energia elettrica condivisa può essere fatto solo dal Soggetto Referente della configurazione. Il Referente di un Gruppo di autoconsumatori di energia rinnovabile che agiscono collettivamente è:

  • il condominio, che agisce per il tramite del suo amministratore o rappresentante laddove non vi sia obbligo di nomina dell'amministratore, o un produttore di energia elettrica che gestisce uno o più impianti di produzione la cui energia elettrica prodotta rileva nella configurazione del Gruppo di autoconsumatori di energia rinnovabile che agiscono collettivamente, nel caso in cui i punti di connessione del suddetto gruppo siano ubicati all'interno di un medesimo condominio. Si precisa che, in ambito commerciale o industriale, in assenza di un amministratore di condominio il ruolo del condominio (o del supercondominio) e, quindi, del Referente può essere ricoperto da soggetti a tale scopo costituiti per la gestione degli spazi e servizi comuni (quali consorzi) ovvero da un rappresentante dei soggetti proprietari delle unità immobiliari aventi parti comuni (che funge da rappresentante del condominio) 
  • il proprietario dell'edificio, che nel caso di persone giuridiche agisce per il tramite del suo legale rappresentante, o un produttore di energia elettrica che gestisce uno o più impianti di produzione la cui energia elettrica prodotta rileva nella configurazione del Gruppo di autoconsumatori di energia rinnovabile che agiscono collettivamente, nel caso in cui i punti di connessione del suddetto gruppo siano ubicati all'interno di un medesimo edificio le cui unità immobiliari siano di proprietà di un unico soggetto.

Il Referente di una Comunità di energia rinnovabile è la Comunità stessa

L'istanza deve essere trasmessa esclusivamente per via telematica, mediante l'accesso al Portale informatico del GSE e all'Area Clienti o l'utilizzo dell'applicazione “SPC-Sistemi di Produzione e Consumo". Alla data di invio dell'istanza la configurazione per la quale si richiede l'accesso al servizio dovrà possedere tutti i requisiti previsti dalla normativa di riferimento e dalle Regole Tecniche.




CAUSE RICORRRENTI DI RICHIESTA DI INTEGRAZIONE, ESCLUSIONE DI SOGGETTI DALLE CONFIGURAZIONI O DI RIGETTO DELLE ISTANZE

Nell'ambito della valutazione delle richieste di accesso al servizio di valorizzazione e incentivazione dell'energia condivisa il GSE ha riscontrato alcuni motivi che generano richiesta di integrazione e le principali cause di esclusione di soggetti dalle configurazioni o di rigetto delle istanze.

Per fornire ai Soggetti Referenti elementi utili alla corretta realizzazione delle configurazioni e predisposizione delle richieste, tali cause ricorrenti vengono di seguito riportate:

  1. punti di connessione nella titolarità di Soggetti diversi dai sottoscrittori del mandato al Referente
  2. produttore dei moduli fotovoltaici non iscritto al registro AEE (https://www.registroaee.it/)
  3. presentazione della richiesta da parte di un Soggetto non identificabile come Comunità di energia rinnovabile (ad esempio, un membro della Comunità)
  4. presentazione della richiesta da parte di un Gruppo di autoconsumatori non afferenti a un medesimo edificio o condominio
  5. mancata richiesta/verifica da parte del Referente al gestore di rete territorialmente competente, circa l'appartenenza alla medesima cabina secondaria di trasformazione BT/MT dei punti di connessione dei soggetti e degli impianti di produzione facenti parte o che rilevano per la configurazione di Comunità di energia rinnovabile
  6. potenza dell'impianto non coerente con i dati riportati sul sistema GAUDÌ di Terna S.p.A.
  7. foto della targhetta dei moduli fotovoltaici mancante o non conforme
  8. layout allegato all'istanza non conforme

In relazione alle suddette cause, il GSE ricorda rispettivamente che

1.  il soggetto che conferisce il mandato al Referente quale cliente finale deve essere il titolare del contratto di fornitura dell'energia elettrica e quindi del punto di connessione. Qualora non via sia corrispondenza tra soggetto che conferisce il mandato al Referente e il titolare del punto di connessione (verificato dal GSE tramite i dati acquisiti dal Sistema Informativo Integrato ovvero anche tramite una bolletta fornita dal Referente), il GSE esclude tale punto dalla configurazione, ovvero lo inserisce dalla data in cui la titolarità risulta in capo al soggetto mandante

2. ai sensi dell'articolo 8 del D.lgs. 49/2014, i produttori di rifiuti di apparecchiature elettriche ed elettroniche (RAEE) sono tenuti a iscriversi al “Registro nazionale" (consultabile al link www.registroaee.it/). L'articolo 24-bis, comma 3, del succitato D.lgs. prevede poi che il GSE verifichi “che i soggetti ammessi ai benefici delle tariffe incentivate per il fotovoltaico, installino AEE di fotovoltaico immesse sul mercato da produttori aderenti ai sistemi di gestione"

È possibile fornire evidenza del rispetto degli adempimenti in capo al produttore riportato sulla targhetta del modulo fotovoltaico mediante la sua iscrizione al Registro AEE ovvero producendo, a seconda dei casi:

  • la fattura di acquisto relativa ai pannelli fotovoltaici installati nell'impianto, emessa da un soggetto la cui ragione sociale è presente nel Registro AEE
  • nel caso di acquisto dell'impianto fotovoltaico “chiavi in mano", la fattura di acquisto emessa dal soggetto che ha fornito l'intero impianto accompagnata anche dalla fattura di acquisto dei pannelli emessa al soggetto che ha fornito l'intero impianto da un soggetto la cui ragione sociale sia presente nel Registro AEE
  • una dichiarazione da parte di un soggetto, la cui ragione sociale è presente nel Registro AEE, nella persona del Legale Rappresentante o di un suo Procuratore, rilasciata su carta intestata, debitamente datata e sottoscritta, in cui si attesta a quale titolo detto soggetto possa definirsi “produttore" ai sensi dall'art.4.1.g del D.Lgs. 49/2014 per i pannelli fotovoltaici installati presso l'impianto. La dichiarazione dovrà essere corredata da idonea documentazione che consenta di verificare il collegamento tra tale soggetto e il soggetto riportato sulla targhetta del modulo fotovoltaico
  • una dichiarazione da parte di un soggetto, la cui ragione sociale è presente nel Registro AEE, nella persona del Legale Rappresentante o di un suo Procuratore, rilasciata su carta intestata, debitamente datata e sottoscritta, in cui si attesta che tale soggetto è il “rappresentante autorizzato" ai sensi dell'art. 30 del D.Lgs. 49/2014 per il soggetto riportato sulla targhetta del modulo fotovoltaico

3. il Soggetto Referente per la presentazione dell'istanza di una Comunità di energia rinnovabile è la Comunità stessa e non può quindi essere un soggetto facente parte della configurazione né un Condominio (che può invece fungere da Referente nel caso di Gruppo di autoconsumatori)

4. per le istanze di Gruppo di autoconsumatori occorre che le unità immobiliari a cui afferiscono i punti di connessione della configurazione




EROGAZIONE CONTRIBUTI SPETTANTI

Nel caso in cui il GSE abbia a disposizione tutte le misure necessarie e valide per il calcolo trasmesse dai gestori di rete, effettua il calcolo completo con frequenza mensile delle seguenti partite economiche:

  • con riferimento all'energia elettrica condivisa, per ciascuna configurazione, il contributo spettante espresso in € fornendo uno specifico dettaglio. Il contributo spettante, ove applicabile, sarà comprensivo del corrispettivo unitario previsto dalla Delibera e della tariffa premio
  • con riferimento all'energia elettrica immessa in rete, per ciascuna configurazione, il valore dell'energia ritirata espresso in €

Stanti le condizioni sopra riportate, detto m il mese di validazione della misura, la pubblicazione delle partite economiche, ivi compreso l'eventuale valore dell'energia ritirata, sarà pubblicato entro il 25 del mese m + 2. A titolo esemplificativo, il contributo di gennaio nel caso di misura validata a febbraio sarà pubblicato entro il 25 aprile, quello di febbraio (mese di validazione misura marzo) entro il 25 maggio e così via.

Nel caso in cui, invece, i dati di misura fossero disponibili solo parzialmente, ossia non per la totalità dei punti di immissione e/o dei punti di prelievo afferenti a clienti finali ricompresi nei perimetri di riferimento, il GSE procederà al calcolo parziale della partita economica utilizzando i soli dati di misura trasmessi dai gestori di rete e ritenuti validi dal GSE per il periodo di riferimento, secondo le seguenti tempistiche: 

  • settembre dell'anno a con solo riferimento ai mesi di competenza del primo semestre del medesimo anno a (nella prima iterazione prevista per settembre 2022, il calcolo parziale verrà esteso anche alle partite economiche degli anni precedenti relative a contratti con decorrenza 2020 e 2021)
  • giugno dell'anno a+1, con riferimento a tutti i mesi dell'anno “a" e ai 5 anni precedenti, ai sensi dell'art. 9.8 dell'Allegato A alla Delibera (periodo compreso tra marzo e giugno dell'anno a+1)

Il calcolo parziale viene ri-effettuato dal GSE anche nel caso di variazioni di misura, nella finestra annuale prevista a giugno.

Il calcolo completo sarà invece effettuato dal GSE solo quando saranno disponibili, per tutti i punti afferenti al singolo contratto, tutte le misure necessarie per la determinazione della partita economica ritenute valide per il mese di competenza, procedendo alla relativa pubblicazione entro il 25 del mese m+2 (con “m" mese di validazione dell'ultima misura acquisita e validata dal GSE).

In via generale e, ferma restando la pubblicazione dei benestare secondo le tempistiche precedentemente definite, le rettifiche dei dati misura di energia elettrica, seppur acquisite e verificate dal GSE, saranno utilizzate mensilmente ai fini della determinazione della partita economica solo nel caso in cui non siano presenti precedenti benestare per la medesima competenza (mese/anno); in caso contrario, le rettifiche di misura relative a calcoli completi verranno utilizzate nella finestra di conguaglio prevista ai sensi dell'art. 9.8 dell'Allegato A alla Delibera (periodo compreso tra marzo e giugno dell'anno n+1).

Il GSE eroga, poi, entro il mese successivo alla pubblicazione dei contributi (se la fattura viene emessa entro il mese di pubblicazione), gli importi spettanti relativi:

  • al corrispettivo unitario previsto dalla Delibera e alla tariffa premio calcolati sull'energia elettrica condivisa, al raggiungimento di una soglia minima di importo pari a 100 €
  • alla remunerazione dell'energia elettrica ritirata dal GSE, ove richiesto dal Referente



TARIFFE A COPERTURA DEI COSTI SOSTENUTI DAL GSE

Il corrispettivo dovuto al GSE per la copertura dei costi amministrativi sostenuti dallo stesso GSE è pari a quello stabilito dal D.M. 24/12/2014 per gli impianti in Scambio sul Posto.

Pertanto, la tariffa da corrispondere è costituita da un corrispettivo fisso per ciascuna configurazione e da uno variabile in funzione della potenza di ciascun impianto facente parte della configurazione, come riportato nella seguente tabella: 

 

Potenza  Corrispettivo fisso Corrispettivo variabile
KW €/anno €/kW
P<=300
3<P<=20300
20<P<=200301

Tabella corrispettivi

Si applica inoltre un contributo aggiuntivo di 4 €/anno per ogni punto di connessione facente parte della configurazione (numero massimo di punti registrati nell'anno nell'ambito della configurazione).

Le tariffe di cui sopra sono dovute su base annua e riconosciute al GSE mediante compensazione delle somme erogate.




PER APPROFONDIRE

Per maggiori informazioni sulle configurazioni ammesse al servizio, si rimanda alle “Regole tecniche per l'accesso al servizio di valorizzazione e incentivazione dell'energia elettrica condivisa" disponibili nella sezione Autoconsumo > Gruppi di Autoconsumatori e Comunità di energia rinnovabile > Documenti.

Consulta anche le FAQ nell'area di Supporto del GSE dedicata al servizio Gruppi di Autoconsumatori e Comunità di energia rinnovabile.