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i requisiti previsti per l'appartenenza di un sistema agli ASSPC

Appartengono alla categoria SSP-A i sistemi in regime di Scambio sul Posto caratterizzati dalla presenza di soli impianti di produzione alimentati da fonti rinnovabili e con una potenza installata complessiva non superiore a 20 kW. I sistemi in regime di Scambio sul Posto non rientranti nella categoria di SSP-A sono invece classificati come SSP-B.

Nella categoria dei SEU ricadono i sistemi:

  • realizzati all'interno di un'area senza soluzione di continuità, al netto di strade, strade ferrate, corsi d'acqua e laghi, di proprietà o nella piena disponibilità del medesimo cliente e da questi, in parte, messa a disposizione del produttore o dei proprietari dei relativi impianti di produzione;
  • in cui gli impianti di produzione di energia elettrica sono alimentati da fonti rinnovabili o in assetto cogenerativo ad alto rendimento, gestiti dal medesimo produttore, eventualmente diverso dal cliente finale;
  • aventi un'unica unità di consumo.

Perché un impianto termoelettrico non alimentato a fonte rinnovabile sia considerato, secondo la definizione presente nel TISSPC, in assetto cogenerativo ad alto rendimento per l'anno “n" è necessario che almeno un'unità dell'impianto abbia ricevuto il riconoscimento CAR per l'anno “n-1" e che l'energia cogenerata (ECHP) risulti, per l'anno “n-1", maggiore del 50% della produzione totale lorda di energia elettrica dell'impianto.

L'unità di consumo, invece, coincide con la singola unità immobiliare nella quale avviene il consumo dell'energia o con l'insieme costituito dalla singola unità immobiliare e dalle sue relative pertinenze se insistenti sulla medesima particella catastale o su particelle contigue.

L'unità di consumo può anche essere costituita da più unità immobiliari non legate da un vincolo pertinenziale a condizione però che tali unità siano localizzate su particelle catastali contigue in un unico sito produttivo, nella piena disponibilità della medesima persona giuridica e utilizzate per attività produttive di beni e/o servizi destinate in via esclusiva alla realizzazione, in quello stesso sito, di un unico prodotto finale e/o servizio.

Nella categoria dei SEESEU-A, B e C ricadono i Sistemi costituiti da realizzazioni che soddisfino tutti i requisiti di cui ai seguenti punti I e II e almeno uno dei requisiti di cui ai punti III, IV, V e VI:

I. Sistemi per i quali l'iter autorizzativo, relativo alla realizzazione di tutti gli elementi principali (unità di consumo e di produzione, relativi collegamenti privati e alla rete pubblica) che li caratterizzano è stato avviato prima del 4 luglio 2008;

II. Sistemi esistenti al 1/01/2014, ovvero sistemi per cui, alla predetta data, sono stati avviati i lavori di realizzazione o sono state ottenute tutte le autorizzazioni previste dalla normativa vigente;

III. Sistemi che rispettano i requisiti previsti per i SEU:

IV. Sistemi che connettono, per il tramite di un collegamento privato senza obbligo di connessione di terzi, esclusivamente unità di produzione e di consumo di energia elettrica gestite dal medesimo soggetto giuridico che riveste, quindi, il ruolo di produttore e di unico cliente finale all'interno del sistema. L'univocità del soggetto giuridico deve essere verificata all'1/01/2014 o successiva, alla data di entrata in esercizio del sistema. Nel caso di soggetti che, nel periodo compreso tra il 06/05/2010 e l'1/01/2014, erano sottoposti al regime di amministrazione straordinaria anche solo a una parte del suddetto periodo, l'unicità del soggetto giuridico titolare dell'unità di produzione e dell'unità di consumo di energia elettrica deve essere verificata alla data dell'1/01/2016;

V. Sistemi già in esercizio alla data di entrata in vigore del presente provvedimento caratterizzati, alla stessa data, da una o più unità di consumo tutte gestite, in qualità di cliente finale, dal medesimo soggetto giuridico o da soggetti giuridici diversi purché tutti appartenenti al medesimo gruppo societario;

VI. Sistemi che connettono, per il tramite di un collegamento privato senza obbligo di connessione di terzi, esclusivamente unità di produzione e di consumo di energia elettrica gestite da soggetti appartenenti allo stesso gruppo societario. L'appartenenza dei soggetti allo stesso gruppo societario deve essere verificata alla data di entrata in vigore della legge 221/15 o, se successiva, alla data di entrata in esercizio del predetto sistema.

Nello specifico, nella categoria SEESEU-A ricadono i sistemi che possiedono i requisiti di cui ai punti I, II e IV oppure I, II e VI, nella categoria SEESEU-B i sistemi che possiedono i requisiti di cui ai punti I, II e III e nella categoria SEESEU-C i sistemi che possiedono i requisiti di cui ai punti I, II e V.

Appartengono alla categoria dei SEESEU-D i sistemi inizialmente identificati come Reti Interne di Utenza (RIU), caratterizzati dalla presenza di un unico produttore, sia esso un'unica persona giuridica o un insieme di società appartenenti allo stesso gruppo societario, e un unico cliente finale, sia esso un'unica persona giuridica o un insieme di società appartenenti allo stesso gruppo societario.

Nella categoria degli ASAP ricadono invece sistemi in cui una persona fisica o giuridica produce energia elettrica e, tramite collegamenti privati, la utilizza in misura non inferiore al 70% annuo per uso proprio ovvero per uso delle società controllate, della società controllante e delle società controllate dalla medesima controllante.

Infine, appartengono alla categoria degli ASE i sistemi, non già rientranti nelle altre configurazioni già definite, in cui una linea elettrica di trasporto collega una o più unità di produzione gestite, in qualità di produttore, dalla medesima persona giuridica o da persone giuridiche diverse purché tutte appartenenti al medesimo gruppo societario, a una unità di consumo gestita da una persona fisica in qualità di cliente finale o ad una o più unità di consumo gestite, in qualità di cliente finale, dalla medesima persona giuridica o da persone giuridiche diverse purché tutte appartenenti allo stesso gruppo societario.

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