Accesso

Prezzi minimi garantiti per gli impianti termoelettrici


PERIMETRO DI APPLICAZIONE

L’ARERA, con le Delibere 209/2023, 601/2023 e 75/2024, ha stabilito le modalità di remunerazione, tramite lo strumento dei Prezzi Minimi Garantiti (PMG), degli impianti soggetti all’obbligo di massimizzazione della produzione, ai sensi dell’articolo 5-bis del Decreto-Legge 25 febbraio 2022, n. 14. 
In particolare, al fine di fronteggiare l’eccezionale instabilità dei prezzi dell’energia derivante dalla guerra in Ucraina e di consentire il riempimento degli stoccaggi di gas naturale per l’anno termico 2022-2023, il Decreto  ha previsto, l’adozione di misure finalizzate alla riduzione programmata dei consumi di gas naturale, dando avvio ai programmi di massimizzazione della produzione di energia elettrica. 

Sono stati definiti i PMG relativi alla produzione netta di energia elettrica prodotta da impianti non rilevanti  (ovvero impianti con Unità di Produzione con potenza inferiore a 10 MVA) alimentati da bioliquidi sostenibili e da biomasse solide. 

Le liste degli impianti di produzione interessati dai programmi di massimizzazione sono state pubblicate da Terna sul proprio sito.

I programmi sono suddivisi secondo il seguente arco temporale:    

  • I periodo - dal 01/01/2023 al 31/03/2023 - valido per gli impianti alimentati a bioliquidi;
  • II periodo - dal 15/05/2023 al 30/09/2023 - valido per gli impianti alimentati a bioliquidi e a biomasse solide.

Al termine di ogni periodo di massimizzazione, il GSE calcola per ogni impianto di produzione, i ricavi minimi garantiti nell'intero periodo, pari al prodotto tra i PMG e la produzione netta di energia elettrica.

Il GSE eroga al Produttore la differenza (solo se positiva) rispetto ai ricavi convenzionali avuti dall'Operatore, ovvero quelli derivanti dalla vendita dell'energia immessa in rete, autoconsumata o condivisa. 

​ ​