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1. Cos’è il Reddito Energetico?

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Il Reddito Energetico Nazionale è un'agevolazione destinata ai nuclei familiari in condizione di disagio economico, per consentire la realizzazione di impianti fotovoltaici in assetto di autoconsumo. L'agevolazione consiste in un contributo economico a copertura delle spese sostenute per la realizzazione dell'impianto fotovoltaico e della fornitura dei servizi. Chi accede al Reddito Energetico non dovrà quindi pagare l'impianto fotovoltaico e le altre spese connesse, fatta eccezione per i corrispettivi dovuti al gestore di rete per il servizio di misura dell'energia prodotta (comprensivo dell'installazione del contatore, del rilevamento e della trasmissione delle misure di energia al GSE), gli eventuali risarcimenti in caso di annullamento dell'agevolazione e i costi legati all'eventuale disinstallazione dell'impianto fotovoltaico e al suo smaltimento. Tra i servizi compresi nel contributo ci sono anche, per almeno dieci anni, una polizza assicurativa multi-rischi, un servizio di manutenzione e un servizio di monitoraggio delle performance dell'impianto.

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2. Quante sono le risorse totali del Fondo a disposizione?

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La dotazione finanziaria iniziale del Fondo è pari a 100 milioni di euro per il 2024 e 100 milioni di euro per il 2025.

Per ogni anno le risorse sono così ripartite:

  • 80 milioni di euro alle Regioni Abruzzo, Basilicata, Calabria, Campania, Molise, Puglia, Sardegna e Sicilia;
  • 20 milioni di euro alle restanti Regioni e alle Province autonome.

Il GSE rende disponibile un apposito contatore per monitorare le risorse del “Fondo Nazionale Reddito Energetico".

Il Fondo può essere incrementato con versamenti volontari da parte di Amministrazioni centrali, Regioni, Province autonome, altri enti e organismi pubblici ed organizzazioni non profit, ovvero attraverso risorse derivanti dalla programmazione di fondi strutturali e di investimento europei.

Il GSE riverserà nel Fondo eventuali proventi derivanti dalla vendita dell'energia immessa in rete dagli impianti che aderiscono al meccanismo.  

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3. Chi può accedere al Reddito Energetico?

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Il Reddito Energetico è una misura riservata alle persone fisiche:

  • appartenenti a nuclei familiari in condizione di disagio economico, ovvero con un ISEE (Indicatore della Situazione Economica Equivalente) in corso di validità inferiore a 15.000 euro, oppure inferiore a 30.000 euro nel caso di nuclei familiari con almeno quattro figli a carico, come risultante dalla Dichiarazione Sostitutiva Unica (DSU) utilizzata per la richiesta di certificazione dell'ISEE, formulata attraverso i servizi digitali dell'INPS;
  • titolari di un valido diritto reale (proprietà, superficie, enfiteusi, usufrutto, uso, abitazione) su coperture e/o superfici di edifici, unità immobiliari e/o relative pertinenze, ovvero su aree e spazi pertinenziali ove andrà realizzato l'impianto fotovoltaico per cui si richiede l'accesso all'agevolazione;
  • intestatari del contratto di fornitura di energia elettrica delle utenze di consumo asservite alle unità immobiliari di residenza anagrafica del nucleo familiare. Si precisa che tale requisito potrà essere posseduto anche da un altro appartenente al nucleo familiare ai fini ISEE.

Tali soggetti sono definiti Soggetti Beneficiari.

La Dichiarazione Sostitutiva Unica (DSU) utilizzata per la richiesta di certificazione dell'ISEE, formulata attraverso i servizi digitali dell'INPS, deve essere riferita all'anno in corso di validità al momento di presentazione dell'istanza di accesso alle agevolazioni.

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4. Posso presentare più richieste per lo stesso nucleo familiare?

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No. Chi presenta la richiesta può beneficiare dell'agevolazione una sola volta, restando esclusa ogni ipotesi di doppia agevolazione sia per la singola persona, sia per lo stesso nucleo familiare. In caso di respingimento da parte del GSE, la richiesta di accesso all'agevolazione potrà essere ripresentata, a condizione che siano state sanate le incongruenze riscontrate dal GSE in fase di istruttoria. Nel caso di esaurimento del contingente disponibile per l'anno in corso, il Soggetto Beneficiario potrà presentare una nuova richiesta per il bando successivo, fermo restando la sussistenza dei requisiti richiesti.

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5. Posso costruire l'impianto su qualsiasi edificio?

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L'impianto fotovoltaico per cui si richiede l'accesso al beneficio andrà realizzato su coperture e/o superfici di edifici, unità immobiliari e/o relative pertinenze, ovvero su aree e spazi pertinenziali su cui il Soggetto Beneficiario è titolare di un valido diritto reale (proprietà, superficie, enfiteusi, usufrutto, uso, abitazione). Inoltre, l'unità immobiliare a servizio della quale è installato l'impianto fotovoltaico deve essere di residenza anagrafica del nucleo familiare al momento della presentazione della richiesta di accesso al beneficio. Sono ammesse le unità immobiliari accatastate nel gruppo A delle categorie catastali, con esclusione, in ogni caso, delle unità immobiliari accatastate nelle categorie A1, A8, A9 e A10.

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6. Che cosa vuol dire che gli impianti fotovoltaici devono essere in assetto di autoconsumo?

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L'autoconsumo consiste nella possibilità di consumare in loco – in questo caso nella propria abitazione - l'energia elettrica prodotta dall'impianto fotovoltaico per far fronte ai propri fabbisogni energetici. Gli impianti ricadenti nell'ambito della misura del Reddito Energetico devono quindi essere realizzati in assetto di autoconsumo, ovvero a servizio dell'utenza di consumo associata all'unità immobiliare di residenza anagrafica del nucleo familiare.

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7. Quali sono i requisiti che devono avere gli impianti?

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Gli interventi devono necessariamente:

  1. essere realizzati su coperture e/o superfici di edifici, unità immobiliari e/o relative pertinenze, ovvero su aree e spazi pertinenziali, per i quali il Soggetto Beneficiario è titolare di un valido diritto reale;
  2. rispettare i requisiti tecnici definiti nell'ambito del Regolamento del Fondo;
  3. prevedere una potenza nominale degli impianti fotovoltaici non inferiore a 2 kW e non superiore a 6 kW, e comunque non superiore alla potenza in prelievo contrattualmente impegnata sul punto di connessione al momento della presentazione dell'istanza di accesso alle agevolazioni;
  4. non essere entrati in esercizio prima della data di presentazione della richiesta di accesso al beneficio;
  5. prevedere che gli impianti fotovoltaici risultino censiti sul sistema GAUDI di Terna con il “GSE" quale “Utente del Dispacciamento" e il “Ritiro Dedicato" quale regime commerciale di cessione dell'energia;
  6. comprendere, per almeno dieci anni, una polizza multi-rischi, il servizio di manutenzione e il servizio di monitoraggio delle performance dell'impianto.

Non è possibile l'ammissione al Reddito Energetico ove gli impianti siano realizzati ai fini del soddisfacimento della quota d'obbligo di integrazione delle fonti rinnovabili negli edifici di cui all'art. 26, del decreto legislativo 8 novembre 2021, n. 199.

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8. Quali sono i requisiti che devono avere le unità immobiliari?

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Le unità immobiliari devono essere connesse a utenze di consumo per le quali è attivo, al momento della presentazione della richiesta di accesso alle agevolazioni, un contratto di fornitura di energia elettrica intestato al Soggetto Beneficiario o ad altro appartenente al nucleo familiare ai fini ISEE. Tali unità devono inoltre risultare accatastate, alla data di presentazione della domanda, nel Gruppo A delle categorie catastali con esclusione delle categorie A1, A8, A9, A10.

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9. Chi sono i Soggetti Realizzatori?

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I Soggetti Realizzatori sono imprese abilitate all'installazione di impianti fotovoltaici, in regola relativamente ai requisiti di formazione e aggiornamento obbligatori richiesti per le attività di installazione e manutenzione di impianti da fonti di energia rinnovabile.

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10. Cos'è il Registro dei Realizzatori?

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Il Registro dei Realizzatori è l'elenco dei Soggetti Realizzatori accreditati presso il GSE, previa richiesta da parte degli stessi, che consente alle imprese installatrici di impianti fotovoltaici in possesso dei requisiti richiesti di apparire sulla Mappa dei Realizzatori pubblicata sul sito del GSE ed essere pertanto più facilmente contattabili dai Soggetti Beneficiari interessati al meccanismo REN. I Soggetti Realizzatori possono iscriversi al Registro utilizzando l'apposita funzionalità disponibile in Area Clienti GSE: accedendo all'Area Clienti, all'interno del servizio “FOTOVOLTAICO" è possibile sottoscrivere il servizio REN e accedere cliccando su Registrati.

L'iscrizione al Registro da parte dei Soggetti Realizzatori è facoltativa.

Puoi scaricare qui il manuale.

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11. Cos'è la Mappa dei Realizzatori?

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La Mappa dei Realizzatori è uno strumento messo a disposizione dal GSE sul proprio sito istituzionale per ricercare per area geografica le imprese abilitate all'installazione di impianti fotovoltaici e iscritte al Registro dei Realizzatori.

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12. Chi sono i Soggetti Beneficiari?

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I Soggetti Beneficiari sono le persone fisiche che richiedono l'accesso all'agevolazione, in possesso dei requisiti previsti dal Regolamento REN.

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13. L'agevolazione copre tutte le spese o solo alcune?

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L'agevolazione consiste nell'erogazione da parte del GSE di un contributo in conto capitale in misura pari ai costi ammissibili, cioè le spese effettivamente sostenute per la realizzazione degli interventi e alla fornitura dei servizi. Prevede una soglia massima di contributo erogabile costituita da una parte fissa di 2.000 € e una parte variabile di 1.500 €/kW per ogni kW di potenza installata. Non rientrano tra i costi ammissibili i costi di esercizio connessi al servizio di misura dell'energia prodotta svolto dal gestore di rete competente, gli oneri e gli obblighi risarcitori correlati ai casi di decadenza dell'agevolazione, nonché i costi legati all'eventuale disinstallazione dei componenti dell'impianto fotovoltaico e alle attività propedeutiche all'avvio allo smaltimento degli stessi. Tale contributo economico è riconosciuto dal GSE direttamente al Soggetto Realizzatore.

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14. Secondo quali modalità avviene la richiesta di agevolazione?

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La richiesta di accesso al beneficio deve essere effettuata tramite il portale “REN – Reddito Energetico Nazionale", disponibile nell'Area Clienti del GSE sotto il servizio “Fotovoltaico", ed essere presentata dal Soggetto Beneficiario (eventualmente delegando un altro soggetto ad operare per proprio conto tramite l'apposita procedura disponibile in Area Clienti) insieme al Soggetto Realizzatore. Sarà possibile effettuare la richiesta a seguito dell'apertura dello sportello dedicato, compilando la domanda e inserendo i documenti necessari.

Per maggiori informazioni è possibile consultare la guida rapida e la guida dettagliata.

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15. Quali sono i documenti necessari per l'invio della richiesta?

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 I documenti necessari per l'invio della richiesta da inserire all'interno del portale nelle apposite sezioni sono:

  • Il documento di riconoscimento del Soggetto Beneficiario, anche nel caso in cui delega un soggetto terzo a operare per proprio conto;
  • Il documento di riconoscimento del titolare ditta/legale rappresentante/procuratore del Soggetto Realizzatore;
  • La Dichiarazione Sostitutiva di Atto Notorio (DSAN) precompilata, che il Soggetto Beneficiario dovrà scaricare dal portale al termine della compilazione, stampare, firmare congiuntamente al Soggetto Realizzatore e ricaricare sul portale.
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16. È possibile per l'impresa installatrice subappaltare la realizzazione dell'impianto?

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Si. Il subappalto è previsto. Il Soggetto Realizzatore dovrà assicurarsi che l'impresa subappaltata abbia i requisiti previsti dal Regolamento e che l'impianto sia realizzato a regola d'arte in conformità alle disposizioni del DM REN. I requisiti che il GSE valuterà saranno sempre quelli del Soggetto Realizzatore.

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17. Il contributo economico del Reddito Energetico è cumulabile con il Conto Termico?

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Si. Chi ha usufruito del Conto Termico può accedere al beneficio previsto dal Fondo Reddito Energetico Nazionale.

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18. Il contributo economico del Reddito Energetico è cumulabile con quello previsto dal Decreto CACER?

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Si. I due contributi sono cumulabili purché il POD inserito in fase di richiesta di accesso al beneficio sia associato alla Configurazione di autoconsumo solo come punto di prelievo e non di immissione.

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19. È possibile aumentare la potenza in prelievo?

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Si è possibile. La potenza nominale dell'impianto non può comunque superare la potenza contrattualmente impegnata in prelievo sul punto di connessione al momento della richiesta di accesso al beneficio. In ogni caso il GSE si riserverà di richiedere eventuali integrazioni documentali qualora la potenza in prelievo dichiarata non sia coerente con quella presente sul contratto di fornitura

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20. I costi ammissibili sono IVA inclusa?

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Si. I costi ammissibili comprendono l'IVA.

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