Il GSE ha determinato, ai sensi dell’articolo 6, comma 5, del decreto del Ministro dello Sviluppo Economico del 31 luglio 2009 (di seguito: “Decreto”) recante “Criteri e modalità per la fornitura ai clienti finali delle informazioni sulla composizione del mix energetico utilizzato per la produzione dell'energia elettrica fornita, nonché sull’impatto ambientale della produzione”, il mix iniziale nazionale dell’energia elettrica immessa in rete relativo agli anni di produzione 2012 e 2013 di seguito riportato.
Fonti primarie utilizzate |
% |
- Fonti rinnovabili |
30,7 |
- Carbone |
18,9 |
- Gas naturale |
39,1 |
- Prodotti petroliferi |
1,3 |
- Nucleare |
4,2 |
*dato consuntivo
Fonti primarie utilizzate |
% |
- Fonti rinnovabili |
37,5 |
- Carbone |
18,5 |
- Gas naturale |
33,7 |
- Prodotti petroliferi |
1,0 |
- Nucleare |
4,7 |
**dato pre-consuntivo
Il mix energetico nazionale è stato così calcolato:
- per l’energia elettrica immessa in rete afferente alla produzione nazionale sono stati utilizzati:
- i dati trasmessi dai produttori al GSE ai sensi dell’art. 5, comma 5, del Decreto;
- i dati a disposizione del GSE relativi agli impianti di produzione convenzionati Cip 6/92 e agli impianti di produzione operanti in regime di scambio sul posto;
- per l’energia elettrica netta importata è stato utilizzato il mix energetico europeo elaborato su dati Eurostat.
Si informa che, in applicazione delle Direttive europee in tema di norme comuni per il mercato interno dell'energia elettrica, le suddette determinazioni e pubblicazioni hanno la sola finalità di consentire ai fornitori di energia elettrica di specificare nelle fatture e in tutto il materiale promozionale inviato ai clienti finali, la quota di ciascuna fonte energetica nel mix complessivo di combustibili utilizzato negli anni precedenti. Si sottolinea che le modalità di calcolo delle percentuali del mix energetico sopra riportate sono differenti da quelle utilizzate nel processo di valutazione dei risultati conseguiti in relazione agli obiettivi nazionali fissati in sede europea dalla Direttiva 2009/28/CE, in cui si fa riferimento al consumo interno lordo di energia elettrica e non a quella immessa nel sistema elettrico.
Con riferimento a quanto disposto dall’art. 2, comma 2, del Decreto, le imprese di vendita sono tenute a comunicare ai propri clienti finali nei documenti di fatturazione, con frequenza almeno quadrimestrale nel corso dell’anno, lo Schema A di cui all’allegato 1 del Decreto da completare con le informazioni di propria competenza come determinate dal GSE e reperibili tramite l’applicativo informativo “FUEL-MIX” nella voce di menù “visualizzazione mix calcolato”.
Tali informazioni devono essere pubblicate anche sui siti internet delle medesime imprese di vendita e rese disponibili al cliente in fase pre-contrattuale.
Si comunica che il GSE ha provveduto a determinare per l’anno 2012 (dato consuntivo) e per l’anno 2013 (dato pre-consuntivo):
- il mix energetico “complementare” nazionale decurtando dal mix nazionale la quota di energia elettrica importata dalle imprese di vendita e l’ammontare complessivo di Garanzie di Origine (GO) esportate o annullate dalle imprese di vendita;
- il mix energetico iniziale Cip 6/92;
- il mix complementare dei produttori;
È possibile consultare le
determinazioni del GSE relative ai
mix energetici nella sezione “
Gas, CO2 e servizi energetici > Mix energetici e Offerte verdi”.
Si comunica, infine, che sono in corso di svolgimento le attività di verifica di cui alla deliberazione dell’Autorità ARG/elt 104/11 in materia di contratti di vendita ai clienti finali di energia elettrica prodotta da fonti rinnovabili.