Si comunica che l’Autorità ha recentemente approvato l’aggiornamento delle Regole Tecniche relative ai criteri puntuali di calcolo per il contributo in conto scambio predisposte dal GSE ai sensi dell’articolo 10 del Testo Integrato dello Scambio sul Posto. Le nuove Regole Tecniche sono state redatte anche con l’obiettivo di introdurre un maggior livello di comprensibilità per l’utente circa le modalità di calcolo dei corrispettivi.
Le novità introdotte riguardano principalmente i flussi informativi tra il GSE e le imprese di vendita nonché le modalità di determinazione del contributo in conto scambio in acconto per l’anno 2011.
Descrizione flussi informativi tra il GSE e le imprese di vendita
Le imprese di vendita sono tenute a trasmettere al GSE:
- Il dettaglio mensile dei dati anagrafici e i dati caratteristici della fornitura, con cadenza al più annuale, entro il 31 marzo dell’ anno successivo a quello di riferimento;
- i dati relativi all’energia elettrica fatturata in prelievo e al relativo onere OPR, corrispondente alle bollette emesse nell’anno solare di riferimento, entro il 31 marzo dell’anno successivo a quello di riferimento. Si precisa che nel caso in cui l’onere corrispondente alle bollette emesse nell’anno solare di riferimento dovesse risultare negativo, l’impresa di vendita dovrà comunicare al GSEun valore dell’OPR pari a zero.
Nella sezione del sito Attività/Scambio sul Posto/Guide, manuali e modulistica nell’area dedicata alle imprese di vendita sono presenti le specifiche di dettaglio per la trasmissione dei suddetti dati già a partire dalle competenze dell’anno 2010.