Accesso

CHI PUÒ EFFETTUARE LA RICHIESTA

L'invio della richiesta di accesso al servizio per l'autoconsumo diffuso può essere fatto solo dal Soggetto Referente della configurazione. Il Referente è così individuato:

  1. nel caso del gruppo di autoconsumatori, dal condomino (tramite l'amministratore, se presente, o il rappresentante di condominio) o dal proprietario dell'edificio
  2. nel caso del gruppo di clienti attivi, dal condomino (tramite l'amministratore, se presente, o il rappresentante di condominio) o dal proprietario dell'edificio
  3. nel caso della comunità energetica rinnovabile, la medesima comunità
  4. nel caso della comunità energetica dei cittadini, la medesima comunità
  5. nel caso dell'autoconsumatore “a distanza", il medesimo autoconsumatore
  6. nel caso del cliente attivo “a distanza", il medesimo cliente attivo

In alternativa alle figure sopra citate, il ruolo di Referente può essere svolto, previo mandato senza rappresentanza:

  • da un produttore/cliente finale, facente parte del Gruppo o membro della CER/CEC
  • da un produttore di un impianto/UP la cui energia elettrica prodotta rileva nella configurazione, che risulti essere una ESCO certificata UNI 11352




    COME PRESENTARE LA RICHIESTA 

    L'istanza deve essere trasmessa esclusivamente per via telematica, mediante l'accesso al Portale informatico “SPC-Sistemi di Produzione e Consumo" raggiungibile attraverso l'Area Clienti. Alla data di invio dell'istanza la configurazione per la quale si richiede l'accesso al servizio dovrà possedere tutti i requisiti previsti dalla normativa di riferimento e dalle Regole operative.

    Il Referente dovrà inoltre allegare la documentazione relativa agli impianti di produzione e alla configurazione per la quale sta presentando richiesta, elencata nell'Allegato 3 delle Regole operative.




    LA VALUTAZIONE DEL GSE

    Il GSE procede ad effettuare un esame tecnico-amministrativo delle informazioni e della documentazione inviata e comunica al Referente l'esito dell'istruttoria.

    Il GSE conclude l'istruttoria di accesso al servizio per l'autoconsumo diffuso entro l'ultimo giorno del terzo mese successivo alla comunicazione di richiesta di accesso al servizio, al netto dei tempi imputabili al soggetto referente o ad altri soggetti interpellati dal GSE.




    LA RICHIESTA DI Verifica Preliminare

    Il Referente può richiedere al GSE, nel caso delle configurazioni di CER, Gruppi di autoconsumatori e autoconsumatori a distanza, una verifica preliminare di ammissibilità al servizio per l'autoconsumo diffuso. Tale verifica è richiesta su base volontaria e non è condizione necessaria per l'accesso agli incentivi.
    Il Referente è tenuto a corrispondere al GSE un corrispettivo a copertura dei costi di istruttoria  pari a 100 euro come previsto dal Decreto MASE n° 106 del 15 marzo 2024.

    Prima dell'invio della richiesta preliminare di ammissibilità il gruppo o la comunità dovranno essere già stati costituiti, gli impianti autorizzati (se previsto) e con preventivo di connessione (se previsto) già ottenuto.

    Dovranno inoltre essere rispettati tutti i requisiti riportati nelle Regole che per gli impianti verranno valutati “a progetto". Allo stesso modo, la verifica del rispetto dei requisiti derivanti dal principio DNSH sarà effettuata sulla base dei criteri “ex- ante". Le check list per la verifica del rispetto del principio DNSH “ex-ante" sono disponibili nella sezione dedicata.

    Resta fermo che il diritto di accesso agli incentivi verrà valutato dal GSE sulla base della documentazione presentata con l'istanza di accesso al servizio per l'autoconsumo diffuso.

    Il GSE fornisce entro 60 giorni dal ricevimento della richiesta un parere preliminare positivo per l'ammissibilità ovvero suggerisce le prescrizioni da seguire per addivenire alla predetta ammissibilità.