Il Referente può richiedere al GSE, nel caso delle configurazioni di CER, Gruppi di autoconsumatori e autoconsumatori a distanza, una
verifica preliminare di ammissibilità al servizio per l'autoconsumo diffuso. Tale verifica è richiesta su base volontaria e non è condizione necessaria per l'accesso agli incentivi.
Il Referente è tenuto a corrispondere al GSE un corrispettivo a copertura dei costi di istruttoria pari a 100 euro come previsto dal Decreto MASE n° 106 del 15 marzo 2024.
Prima dell'invio della richiesta preliminare di ammissibilità il gruppo o la comunità dovranno essere già stati costituiti, gli impianti autorizzati (se previsto) e con preventivo di connessione (se previsto) già ottenuto.
Dovranno inoltre essere rispettati tutti i requisiti riportati nelle Regole che per gli impianti verranno valutati “a progetto". Allo stesso modo, la verifica del rispetto dei requisiti derivanti dal principio DNSH sarà effettuata sulla base dei criteri “ex- ante". Le check list per la verifica del rispetto del principio DNSH “ex-ante" sono disponibili nella sezione dedicata.
Resta fermo che il diritto di accesso agli incentivi verrà valutato dal GSE sulla base della documentazione presentata con
l'istanza di accesso al servizio per l'autoconsumo diffuso.
Il GSE fornisce entro 60 giorni dal ricevimento della richiesta un parere preliminare positivo per l'ammissibilità ovvero suggerisce le prescrizioni da seguire per addivenire alla predetta ammissibilità.